Nella seduta di venerdì 29 dicembre, l'Assemblea ha votato l'approvazione del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" con una maggioranza di 200 voti favorevoli e 112 contrari, ora il provvedimento è legge.
Il bilancio prevede un incremento del Fondo Sanitario Nazionale, con stanziamenti di 3 miliardi per il 2024, 4 miliardi per il 2025 e 4,2 miliardi a partire dal 2026. Queste risorse aggiuntive sono destinate a diverse finalità, tra cui il rinnovo dei contratti nel settore sanitario, nuove misure farmaceutiche, potenziamento della spesa territoriale e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza.
Un obiettivo chiave è l'abbattimento delle liste d'attesa nel settore sanitario, raggiunto attraverso l'incremento delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive. Il bilancio include anche il rinnovo dei contratti nel settore sanitario e nuove misure per la farmaceutica, con l'intento di migliorare le condizioni di lavoro per il personale coinvolto. Una parte significativa dei fondi è destinata al potenziamento della spesa territoriale, con l'obiettivo di migliorare infrastrutture e servizi nelle comunità locali.
Infine, si segnala un parziale dietrofront riguardo al taglio dell'aliquota di indennità di specificità per il personale sanitario e alcune categorie del pubblico, reso più favorevole rispetto ad altre categorie di dipendenti pubblici.
Alcuni dei commi che riguardano la sanità e i professionisti sanitari: Commi da 157 a 161 (Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali) Con un emendamento approvato commissione Bilancio vengono cancellati i tagli alle pensioni di vecchiaia di medici, operatori sanitari, dipendenti degli enti locali, ufficiali giudiziari e insegnanti, mentre - ad esclusione del settore della sanità - vengono confermati i tagli a quelle anticipate così come previsto nel ddl bilancio. Nel settore della sanità, invece, la decurtazione sarà più soft e diminuirà man mano che si ritarderà l'anticipo del pensionamento.
In base all'emendamento, le decurtazioni “ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio”. L'accesso alla pensione anticipata “è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi”. Per questo al personale sanitario sarà consentito restare in servizio oltre il quarantesimo anno di servizio ma non oltre i 70 anni.
Per quanto riguarda medici, infermieri, dipendenti enti locali, insegnanti d'asilo e ufficiali “il trattamento pensionistico decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se sono maturati entro il 31 dicembre 2024, 4 mesi se sono maturati entro il 31 dicembre 2025, 5 entro il 31 dicembre 2026, 7 mesi entro il 31 dicembre 2027 e 9 mesi entro il 31 dicembre 2028.
Per i medici e le altre categorie di dipendenti pubblici già citate, la riduzione del trattamento pensionistico è “ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile per gli iscritti alla cassa per la pensione dei sanitari e per quelli alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri”. Questo per assicurare “un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute e di garantire l'erogazione dei livelli assistenziali di assistenza”.
Comma 179 (Misure in materia di congedi parentali) Si dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale , in aggiunta all’attuale previsione di una indennità pari dell’80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un’indennità pari al 60 per cento (in luogo dell’attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo.
Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento. Si specifica, infine, che tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.
Comma 217 (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale) Al fine di assicurare un’efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 231.807.485 euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Commi da 218 a 222 (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive) Al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale, di ridurre le liste di attesa ed il ricorso alle esternalizzazioni, si estende fino al 31 dicembre 2026 la facoltà di ricorrere agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico - di cui alla contrattazione collettiva nazionale dell’Area sanità - prevista, per l’anno 2023, dall’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 34/2023 (pari a 100 euro lordi onnicomprensivi), disponendo, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Vengono poi espressamente fatte salve le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive riguardanti il volume di prestazioni erogabili, l’orario massimo di lavoro ed i prescritti riposi (comma 1).
Per le stesse finalità è prevista l’applicazione fino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni richiamate (art. 11, comma 1, del D.L. n. 34/2023) anche alle prestazioni aggiuntive svolte - ai sensi della contrattazione collettiva nazionale dell’Area sanità -, dal personale sanitario operante nelle citate aziende ed enti del Ssn, disponendosi, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Viene poi stabilito che l’aumento della tariffa possa arrivare fino a 60 euro lordi onnicomprensivi (invece dei 50 previsti dal richiamato art. 11 del D.L. n. 34/2023), al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.
Anche in tal caso vengono poi espressamente fatte salve le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive riguardanti il volume di prestazioni erogabili, l’orario massimo di lavoro ed i prescritti riposi.
Per le finalità sopra indicate è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 la spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
Viene poi previsto che, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 15-quattordecies del D.Lgs. n. 502/1992 - istitutive dell’Osservatorio per l’attività libero-professionale -, nonché del Piano nazionale per il governo delle liste di attesa, di cui all’Intesa sancita nella Conferenza Stato-Regioni del 21 febbraio 2019, relativa al blocco dell’attività intramoenia in caso di superamento del rapporto tra attività libero professionali ed attività istituzionali, l’Organismo paritetico regionale, istituito a seguito dell’adozione del citato Piano, presenta al Comitato Lea una relazione semestrale sullo svolgimento dell’attività intramoenia, da prendere in considerazione per la valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa..
Comma 232 (Misure per l’abbattimento delle liste d’attesa) Si autorizzano Regioni e Province autonome a potersi avvalere fino al 31 dicembre 2024 delle misure previste dall'incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive personale medico e sanitario, potendo coinvolgere anche le strutture private accreditate in deroga alla normativa vigente sui limiti dati dal tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, come rideterminato dall’articolo 46, relativamente all’aggiornamento del tetto di spesa per tali acquisti, al fine di garantire l’attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d’attesa.
Il limite di spesa previsto per l’attuazione delle misure è fissato ad una quota non superiore allo 0,4% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2024. Impatto da 520 mln.
Commi da 237 a 241 (Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri e contributo al Servizio sanitario nazionale) Si introduce una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria; quest’ultima è posta a carico: dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale; di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera; dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti. Si prevede che le risorse derivanti dalla citata compartecipazione alla spesa sanitaria siano destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, con modalità da definirsi con decreto interministeriale. Si recano modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri, relative all’importo minimo del contributo dovuto dallo straniero che opti per l’iscrizione al Ssn in luogo della stipula di polizza assicurativa e all’importo minimo del contributo dovuto dagli stranieri soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio e dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai fini della loro iscrizione facoltativa al Ssn. Viene inoltre introdotto un sistema di adeguamento degli importi dei contributi anzidetti e si precisa la destinazione di questi ultimi.
Commi da 244 a 246 (Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell’assistenza territoriale) Al fine di supportare ulteriormente l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, la spesa massima autorizzata ai sensi dell’articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal Pnrr.
Per garantire quanto previsto dalla legge 38/2010 in tema cure palliative e terapia del dolore , a decorrere dal 2024, l’importo è incrementato di 10 milioni di euro annui.
Una quota delle risorse incrementali di cui all’articolo 42 [Rifinanziamento Ssn], pari a 240 milioni di euro per l’anno 2025 e a 340 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 è destinata all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.