sull’ipotesi della sospensione temporanea del lavoro.
Obbligo vaccini ai sanitari, Migep-SHC: No a minaccia licenziamento
Non deve essere imposta una vaccinazione che, per legge, non è obbligatoria. Chiediamo, dunque, la sospensione degli effetti e l’annullamento di tutti i provvedimenti e le disposizioni in merito all’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari che operano nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. Coscienti dell’importanza della vaccinazione ma non con provvedimenti illegittimi
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Così Federazione Migep e il sindacato di categoria Human Caring Sanità – il rimando è al Consiglio regionale della Puglia che ha approvato la proposta di legge sull’obbligo di vaccinazione anti-coronavirus per gli operatori sanitari – attraverso una lettera aperta destinata al Consiglio dei Ministri, al Consiglio regionale Puglia e all’Assessore regionale della Sanità.
A sostegno della richiesta, Angelo Minghetti (Migep) precisa quanto già stabilito dal Tar della Sicilia: Nessuna autorità amministrativa può intervenire di fronte a diritti intangibili di un cittadino quali il diritto alla salute e al lavoro afferendo a principi costituzionali quali, appunto, il diritto alla volontà di autodeterminazione, alla salute e al lavoro. Afferma inoltre che la sentenza del Tar Lazio sull’introduzione dell’obbligo del vaccino non appare rientrante nella competenza regionale
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In particolare, la Federazione nazionale delle professioni sanitarie e socio sanitarie e il sindacato di categoria esprimono sorpresa sul fatto che Regione Puglia pubblicizzi l’imposizione dell’obbligo al vaccino contro il Covid-19 agli operatori sociosanitari con la prospettiva che i lavoratori vengano dichiarati non idonei al lavoro, e sottoposti a sanzioni nonché ad accertamenti da parte del medico competente circa l’idoneità o meno al servizio se legittimamente rifiutano di sottoporsi a tale trattamento
. Preoccupazione, soprattutto, per la paventata ipotesi della sospensione temporanea del lavoro di quanti non si volessero sottoporre al vaccino
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Occorre, però, fare un passo indietro: per innalzare i livelli di sicurezza delle strutture ospedaliere e dei reparti più esposti, lo scorso 23 febbraio il Consiglio regionale della Puglia ha approvato una legge che amplia l’obbligatorietà di vaccinazione contro il coronavirus a quanto previsto dalla legge regionale 27/2018, che circoscrive l’accesso a determinati reparti agli operatori sanitari non vaccinati per differenti malattie.
A tale proposito, SHC Oss rammenta che la Corte Costituzionale – con la sentenza n. 137 del 6 giugno 2019 – ha stabilito: che è costituzionalmente illegittimo l’articolo 1, comma 2, legge regionale Puglia del 19 giugno 2018, n. 27. La disposizione regionale impugnata, nel prevedere che, in particolari condizioni epidemiologiche o ambientali, le direzioni sanitarie ospedaliere o territoriali, sentito il medico competente, valutano l’opportunità di prescrivere vaccinazioni normalmente non raccomandate per la generalità degli operatori, conferisce alle direzioni sanitarie un potere indefinito e, consentendo loro di rendere obbligatorie anche vaccinazioni non menzionate a livello statale, senza nemmeno operare alcun rinvio al Piano nazionale prevenzione vaccinale, invade l’ambito di competenza riservato al legislatore statale al terzo comma dall’articolo 117 della Costituzione. Sotto altro profilo, il potere di prescrivere obblighi vaccinali senza un’adeguata individuazione a livello di fonte primaria dei presupposti, del contenuto e dei limiti dei suddetti obblighi, trasgredisce alla riserva di legge imposta dall’articolo 32 della Costituzione, a sua volta connessa al principio di eguaglianza previsto dall’articolo 3 della Costituzione (sentenze numero 169 del 2017 e numero 5 del 2018)
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La lettera chiosa con il rimando alla risoluzione n. 2361 (2021) del Consiglio d’Europa che vieta agli stati di rendere obbligatoria la vaccinazione Covid oppure che possa essere utilizzata per discriminare lavoratori o chiunque decida di non vaccinarsi, stabilendo che in caso di violazione si potrà denunciare il fatto, come violazione delle regole a cui gli stati membri si devono attenere
, circoscrive Minghetti.