Importanza del D.lgs. 81/2008
Il testo è caratterizzato da un grande “senso del dovere e di responsabilità” che già a partire dall’articolo 20 prende il nome di “Obblighi dei lavoratori”, i quali devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla formazione ricevuta, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In caso di violazione si è puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda che va da 245,70 a 737,10 euro.
Declinato nella pratica, tale obbligo diviene:
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza
- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione
- Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
- Partecipare ai programmi di formazione
- In riferimento al corretto utilizzo dei DPI i lavoratori: provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; non vi apportano modifiche di propria iniziativa; al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di eventuale riconsegna dei DPI; segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione
- Sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente
E proprio in riferimento a quest’ultima figura, l’articolo 25 definisce gli obblighi del medico competente il quale, oltre a collaborare con il datore di lavoro per la valutazione dei rischi, ha la grande e peculiare responsabilità della sorveglianza sanitaria verso il lavoratore ed essa comprende:
- Visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica
- Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione e si calendarizza, di norma, una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, in funzione della valutazione del rischio
- Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute (eventuali peggioramenti dello stato di salute a causa dell’attività lavorativa svolta)
- Visita medica in occasione del cambio della mansione, così da verificarne l’idoneità
- Visita medica preventiva in fase preassuntiva
- Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificarne l’idoneità
Al termine della sorveglianza sanitaria, il medico competente esprime un giudizio
I dati raccolti, entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento, devono essere trasmessi ai servizi competenti così da tracciare e monitorare eventuali rischi dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
In tema di obblighi, la responsabilità maggiore ricade fisiologicamente sul datore di lavoro, il quale, mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi.
In particolare, egli considera le condizioni, le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, nonché i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, quelli derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse, senza però dimenticare la manutenzione, l’aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza, nonché la corretta formazione sull’uso dei vari sistemi di protezione, compresi i DPI, ricorrendo al già nominato documento di valutazione del rischio.
Una ulteriore forte connotazione vincolante e quindi obbligatoria per il datore di lavoro la troviamo all’interno del Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi, in particolare l’articolo 168 responsabilizza il titolare ad adottare le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori; qualora non fosse possibile evitare tale movimentazione, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale dei carichi:
- Organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute
- Valuta le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro
- Evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta
- Garantisce la presenza di ausili maggiori e minori in funzione della tipologia e quantità di pazienti ricoverati
La stessa attenzione sopra definita, naturalmente si esplica anche rispetto alla protezione da agenti chimici (in particolare agenti chimici pericolosi), cancerogeni, mutageni e agenti biologici, tenuto conto che il datore di lavoro, anche in questo caso deve, tra l’altro:
- Fornire attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate
- Ridurre al minimo il numero dei lavoratori che sono o potrebbero essere esposti
- Ridurre al minimo la durata e l’intensità dell’esposizione
- Dotare i lavoratori di idonei indumenti protettivi, da riporre in posti separati dagli abiti civili
- Progettare appropriati processi lavorativi, al fine di ridurre il rischio di esposizione
Un ultimo specifico ambito, esclusivamente dedicato al personale sanitario, lo troviamo nel Titolo X-BIS – Protezione dalle ferite da taglio e da punta. Al riguardo, il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, provvedendo in particolare:
- Ad assicurare che il personale sanitario sia adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni
- Ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro
- A creare le condizioni tali da favorire la partecipazione attiva dei lavoratori all’elaborazione delle politiche globali di prevenzione
- A pianificare ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati
- A promuovere la segnalazione degli infortuni, al fine di evidenziare le cause sistemiche
Senza dubbio il D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 rappresenta un pilastro per la salute e sicurezza sul lavoro, ed è bene che anche gli stessi lavoratori “sanitari” ne conoscano le peculiarità applicabili al proprio mondo lavorativo.
È innegabile che il presente contributo non può essere esaustivo di un documento che, nato nel 2008, ha subito moltissime revisioni (ultima gennaio 2020), l’invito quindi è quello di svolgere il proprio lavoro con coscienza, conoscenza, competenza e sicurezza. I primi 3 ingredienti sono fortemente individuali, mentre la sicurezza è legata in maniera indissolubile all’ambiente di lavoro, quindi al datore di lavoro, per cui qualora mancasse, si raccomanda di segnalarlo, tenendo conto che le responsabilità ricadrebbero non solo sul datore di lavoro, ma anche sullo stesso dipendente, qualora appunto omettesse di segnalare eventuali disservizi o difformità.