Analisi della legge anti-violenza sugli operatori sanitari
Nel corso del Governo Conte I, l’allora Ministro della Salute Giulia Grillo presentò il DDL n. 867, con l’obiettivo di individuare misure di prevenzione e contrasto per gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie
. A distanza di poco più di un anno, dopo un’approvazione al Senato, una modifica alla Camera dei deputati e la successiva approvazione definitiva di nuovo al Senato, dal 24 settembre 2020 è in vigore la legge n. 113 del 14 agosto 2020.
La legge 113/2020 è molto ambiziosa, ricca di progetti e desiderosa di reprimere atteggiamenti di violenza a danno di operatori sanitari e non solo. La nota dolente origina dalla consapevolezza che, in termini di prevenzione e protezione, l’investimento economico sarà a cura delle singole realtà assistenziali e dalla consuetudine oramai ampiamente diffusa di rimandare alcune importanti decisioni a futuri decreti attuativi, veri volani del cambiamento richiesto.
La platea dei destinatari è sinteticamente riportata nell’articolo 1 (e ripresa all’articolo 4), visto che si rimanda direttamente agli articoli 4-6-7-8 e 9 della legge n. 3 del 2018. Si tratta quindi di medici-chirurghi, odontoiatri, veterinari, infermieri, farmacisti, tecnici sanitari di radiologia medica, professionisti in ambito ostetrico e riabilitativo e ancora chiropratici, osteopati, chimici, fisici, biologi, psicologi, operatori sociosanitari, assistenti sociali, sociologi e educatori professionali.
Infine, il rimando all’articolo 6 della succitata legge 3/2018 permetterà di estendere l’ambito di applicazione anche a future professioni che il Ministero della Salute riconoscerà come professioni sanitarie.
Osservatorio sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie
Con l’articolo 2 si dà mandato al Ministero della salute di istituire (attraverso un decreto attuativo) l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie e sempre con il futuro decreto, tale Osservatorio avrà una durata ed una composizione come segue:
- Metà dei rappresentanti saranno donne
- Rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale
- Un rappresentante di Agenas
- Rappresentanti del Ministero dell’interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali
- Rappresentanti degli ordini professionali interessati
- Rappresentanti delle organizzazioni di settore e delle associazioni dei pazienti
- Un rappresentante dell’INAIL
Compiti dell’Osservatorio
All’Osservatorio saranno attribuiti i seguenti compiti:
- Monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell’esercizio delle loro funzioni
- Monitorare gli eventi sentinella con matrice di violenza
- Promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti
- Monitorare l’attuazione ed il rispetto delle misure di prevenzione e protezione anche ricorrendo a strumenti di videosorveglianza
- Promuovere la diffusione delle buone pratiche in materia di sicurezza
- Promuovere la formazione, finalizzata alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti
- Collaborare con l’Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche, al fine di pubblicare i dati relativi agli episodi di violenza registrati su tutto il territorio nazionale
Sensibilizzazione dell’utenza
Continuando sul filone della comunicazione, l’articolo 3 assegna al Ministero della Salute il compito di promuovere iniziative di informazione e comunicazione istituzionale, volte a sensibilizzare i cittadini sull’importanza e sul rispetto del lavoro degli operatori sanitari e sociosanitari; lavoro talmente rischioso da suggerire alle strutture di stipulare specifici protocolli operativi con le forze dell’ordine di Polizia, al fine di prevenire episodi di aggressione e violenza (articolo 7).
A completamento dell’opera di sensibilizzazione concorre l’articolo 8, grazie al quale viene istituita la giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari. Tale data sarà stabilita successivamente con un altro decreto attuativo, anch’esso a carico del Ministero della Salute.
Il vero intento repressivo nei confronti della violenza perpetrata ai danni degli operatori sanitari e sociosanitari è senz’altro contenuta negli articoli 4, 5, 6 e 9 visto che si provvede ad una categorizzazione ulteriore in termini di soggetti da tutelare verso le lesioni personali gravi o gravissime
.
Senza ombra di dubbio abbiamo di fronte un ottimo strumento deterrente teso a dissuadere qualsiasi forma di violenza, anche nei confronti di personale ausiliario nonché volontari del soccorso; strumento che viene ulteriormente potenziato grazie all’articolo 5 della legge in esame, visto che tra le circostanze aggravanti di reato, troviamo il neonato comma 11-octies dell’articolo 61 c.p. (l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività
).
Procedibilità d’ufficio e sanzione amministrativa
Completa l’integrazione del Codice penale l’articolo 6, che interviene sul regime di procedibilità per i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni personali dolose (art. 582 c.p.) disponendone la procedibilità d’ufficio quando ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’aggravante del suddetto art. 61 n. 11-octies c.p.
Ciò vorrà dire prevedere ex lege l’obbligo di perseguire penalmente azioni caratterizzate da violenza fisica anche minima come nel caso delle percosse, nei confronti di personale sanitario e socio-sanitario.
L’intento punitivo e sanzionatorio della legge 113/2020 si estende anche alla sfera amministrativa, considerato che l’articolo 9 condanna, salvo che il fatto commesso costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso. La sanzione amministrativa corrisponde ad una somma da euro 500 a euro 5.000.