Infermiere libero professionista e l'assicurazione
Nell’effettuare la propria scelta, l’infermiere dovrà valutare non solo le esigenze organizzative personali, ma soprattutto quelle del servizio che vorrà offrire. Dietro ad una scelta di esercizio in forma individuale si potrà dedurre la volontà del professionista di attuare un’organizzazione semplice di tipo imprenditoriale, interloquendo direttamente con il cliente, ma che nel contempo dovrà possedere un bagaglio esperienziale professionale importante.
Dietro alla scelta di esercizio in forma aggregata si potrà dedurre, invece, l’orientamento a inserirsi in un’organizzazione anche complessa, che potrà garantire alcuni vantaggi, quali: la possibilità di ripartizione dei costi, la condivisione di spazi e strumenti, la disponibilità di diversi professionisti e di diverse professionalità con specifiche skills, la realizzazione di una migliore gestione d’incarichi, che richiedano continuità assistenziale sul lungo periodo, anche con casi di elevata complessità.
Indipendentemente dal tipo di esercizio che l’infermiere deciderà di intraprendere, vi è l'obbligo per i liberi professionisti di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla propria attività (cd Responsabilità Civile Professionale). In seguito alle diverse normative emanate negli ultimi anni, la Federazione Nazionale IPASVI ha provveduto ad analizzarle chiarendo la necessità dell’assicurazione obbligatoria per i liberi professionisti.
Come riportato dal Vademecum della Libera Professione Infermieristica, sulla base delle Circolari 23/2011 e 19/2013 si è delineato che il D.L. 138/2011, convertito con Legge 148/2011, recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo all’art. 3, comma 5 lett. e) recita:
“a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti”.
Anche l’art.29, comma 4 della Legge 24/3/2012, n. 27, ha ribadito che “…(omissis) Il professionista (omissis)…deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”.
In ultimo il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, sul Regolamento recante riforma degli Ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, all’art. 5, comma 1, ha definito che “…(omissis)… Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva”.
Obbligo assicurativo per i liberi professionisti
Per cui, in base a quanto espresso dall’articolo su citato, viene sancito l’obbligo di assicurazione per i liberi professionisti.
Si ritiene opportuno sottolineare alcune caratteristiche della polizza che il professionista dovrà contrarre, nello specifico per quanto riguarda la copertura di:
- colpa e colpa grave: massimale adeguato, in considerazione dell’alto valore del bene salute leso;
- presenza della cosiddetta clausola postuma, che prevede la copertura anche a polizza cessata dei sinistri accaduti nel periodo di copertura;
- specificazione dell’ambito di attività/specializzazione del professionista, in modo che sia messa in chiaro l’entità del rischio che l’assicuratore va a coprire;
- estensione della copertura anche al danno erariale, per quei professionisti che operano presso pubbliche amministrazioni.
In aggiunta a ciò, è consigliabile contrarre una polizza assicurativa personale che copra il professionista dal rischio d’infortuni o comunque da eventi che possano impedire l’attività lavorativa (es. polizza da ricovero ospedaliero, etc.).
Si consiglia vivamente, inoltre, di ricorrere al supporto di commercialisti specializzati nel settore sanitario, data la complessità, variabilità e delicatezza delle normative fiscali e previdenziali.