Ferie non godute, nuove regole per gli infermieri: quando devono essere pagate

Scritto il 08/10/2026
da Redazione

Cambiano le regole sulla monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego, con conseguenze anche per infermieri e professionisti sanitari del Servizio sanitario nazionale. La legge 5 ottobre 2026, n. 174, di conversione del decreto-legge 144/2026, modifica la disciplina introdotta nel 2012, superando il divieto assoluto di corrispondere un'indennità economica sostitutiva. La novità riguarda soprattutto le ferie rimaste inutilizzate alla cessazione del rapporto di lavoro. Il pagamento non diventa automatico, ma assume un ruolo centrale la responsabilità dell'amministrazione nel garantire al dipendente la possibilità concreta di usufruire dei periodi di riposo.

Ferie non godute, cosa cambia con la nuova legge

soldi

La legge 174/2026 interviene sull'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 95/2012, eliminando la disposizione che escludeva in ogni caso la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per ferie, riposi e permessi non fruiti.

Il nuovo impianto normativo mantiene fermo il principio secondo cui le ferie devono essere effettivamente godute e non possono essere liberamente convertite in denaro durante il rapporto di lavoro.

La possibilità di riconoscere un'indennità sostitutiva è prevista soltanto alla cessazione del rapporto, alle condizioni stabilite dalla legge e tenendo conto delle disposizioni della contrattazione collettiva.

Questo significa che un infermiere non può decidere autonomamente di rinunciare alle ferie per ottenere una maggiore retribuzione. Diverso è il caso in cui il mancato utilizzo dipenda dall'impossibilità concreta di assentarsi per esigenze organizzative dell'azienda sanitaria.

L'azienda deve garantire il diritto alle ferie

Uno degli aspetti più rilevanti della modifica riguarda le responsabilità del datore di lavoro.

La nuova disciplina stabilisce che l'amministrazione deve utilizzare i propri poteri organizzativi per garantire al personale la possibilità di fruire pienamente delle ferie spettanti.

Nel Servizio sanitario nazionale questo principio assume particolare importanza, considerando le difficoltà che possono derivare dalla carenza di personale, dalla copertura dei turni e dalla necessità di assicurare la continuità assistenziale.

L'azienda non è obbligata ad accogliere ogni richiesta nelle date indicate dal dipendente, ma deve organizzare il servizio affinché il diritto alle ferie possa essere concretamente esercitato.

È inoltre previsto l'obbligo di invitare formalmente il lavoratore a utilizzare le ferie, informandolo tempestivamente delle conseguenze della mancata fruizione, compresa l'eventuale perdita del diritto all'indennità economica.

Quando le ferie devono essere pagate

Il pagamento delle ferie residue non scatta automaticamente alla pensione, alle dimissioni o in altre ipotesi di cessazione del rapporto.

La valutazione dipende dalle circostanze che hanno impedito al lavoratore di usufruire dei giorni maturati.

Se un infermiere ha accumulato ferie perché le richieste sono state ripetutamente rinviate o negate per esigenze di servizio, la situazione è diversa da quella di un dipendente che abbia scelto consapevolmente di non utilizzarle, pur avendone avuto la possibilità.

La legge stabilisce infatti che la mancata fruizione derivante da una scelta consapevole del lavoratore non dà diritto all'indennità sostitutiva.

Un elemento particolarmente importante riguarda l'onere della prova: quando l'amministrazione sostiene che il dipendente abbia volontariamente rinunciato alle ferie, spetta al datore di lavoro dimostrare tale circostanza.

Diventano quindi rilevanti la programmazione annuale, le richieste presentate, gli eventuali dinieghi, i rinvii per esigenze organizzative e le comunicazioni formali inviate al dipendente.

Le nuove regole non sono retroattive

Un'altra precisazione riguarda la decorrenza della disciplina.

La legge stabilisce espressamente che le nuove disposizioni si applicano alle ferie maturate successivamente alla sua entrata in vigore.

Non è quindi corretto ritenere che tutte le ferie accumulate negli anni precedenti diventino automaticamente monetizzabili in base alla nuova normativa.

Per i periodi pregressi rimangono rilevanti la disciplina applicabile al momento della maturazione delle ferie e gli orientamenti giurisprudenziali già consolidati.

La modifica introduce inoltre una precisazione sul soggetto responsabile: ai fini della disposizione, il datore di lavoro è individuato nella figura, dirigenziale o non dirigenziale, che secondo l'organizzazione dell'amministrazione è competente ad autorizzare o negare le ferie.

Linguaggio del testo revisionato tramite IA.