Profilo professionale dell'infermiere, 32 anni dal Dm 739/94

Scritto il 14/09/2026
da Redazione

Il 14 settembre 1994 il ministero della Sanità firma un decreto di tre articoli che smette di descrivere l'infermiere come ausiliario del medico e lo definisce responsabile dell'assistenza infermieristica. Da quella definizione discendono l'abolizione del mansionario, la laurea, l'Ordine, le competenze avanzate e, dal 2026, le lauree magistrali cliniche con la prescrizione di presidi e ausili. Ecco come è cambiata la professione in trentadue anni e cosa resta aperto.

Cosa dice il Dm 739/94

Il decreto entra in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1995 e occupa poco più di una pagina. L'articolo 1 definisce l'infermiere come l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, "è responsabile dell'assistenza generale infermieristica". Quella parola, responsabile, sposta l'asse: fino a quel momento la normativa descriveva l'infermiere attraverso ciò che gli era consentito fare.

Il testo qualifica l'assistenza infermieristica come preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, e la articola in natura tecnica, relazionale ed educativa. Poi descrive il processo di lavoro: l'infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività, identifica i bisogni di assistenza infermieristica, formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori, si avvale dell'opera del personale di supporto e contribuisce alla formazione.

L'ultimo comma prevede cinque aree di formazione complementare: sanità pubblica, pediatria, salute mentale e psichiatria, geriatria, area critica. Trentadue anni dopo, quelle cinque aree si ritrovano quasi sovrapponibili agli indirizzi delle nuove lauree magistrali cliniche. Il disegno c'era già nel 1994, la strumentazione normativa per realizzarlo è arrivata a pezzi.

Dal mansionario all'autonomia: le tappe che hanno riscritto la professione

Il decreto del 1994 da solo non basta. Finché resta in vigore il mansionario del Dpr 225/1974, l'infermiere convive con due testi in contraddizione: uno che lo dichiara responsabile dell'assistenza, l'altro che gli elenca gli atti consentiti. La legge 42/1999 scioglie il nodo e apre una catena normativa che arriva a oggi.

Dal profilo professionale alle lauree magistrali cliniche
AnnoNormaCosa cambia per l'infermiere
1994Dm 739Nasce il profilo professionale: l'infermiere è responsabile dell'assistenza generale infermieristica
1999Legge 42Abrogato il mansionario, cade la qualifica di "ausiliaria". Il campo di attività si definisce con profilo, ordinamento didattico e codice deontologico
2000Legge 251Riconosciuta l'autonomia professionale e istituita la dirigenza infermieristica
2006Legge 43Articolazione in infermiere, coordinatore, specialista, dirigente; obbligo di iscrizione all'albo
2017Legge 24 (Gelli-Bianco)Responsabilità sanitaria ancorata a linee guida e buone pratiche, per tutti i professionisti
2018Legge 3 (Lorenzin)I Collegi Ipasvi diventano Ordini (Opi) e la Federazione Fnopi ente sussidiario dello Stato
2020Dl 34 (Rilancio)Istituito l'infermiere di famiglia o comunità
2022Dm 77L'infermiere di famiglia e comunità entra negli standard dell'assistenza territoriale
2026Dm Mur 159 e 177Tre lauree magistrali a indirizzo clinico e prescrizione di presidi e ausili

Cosa è cambiato nella pratica assistenziale

Chi lavorava in reparto nel 1994 chiedeva al medico l'autorizzazione per atti che oggi l'infermiere decide e documenta da solo. La valutazione del rischio di lesione da pressione con la scala di Braden, l'impostazione del piano di prevenzione, la scelta della medicazione avanzata, la gestione del catetere venoso periferico e del Picc, la titolazione della terapia del dolore secondo protocollo, il triage in pronto soccorso: sono decisioni infermieristiche, prese dentro un processo che l'infermiere possiede.

Il passaggio più profondo riguarda il ragionamento. Il mansionario chiedeva di eseguire correttamente; il profilo chiede di valutare, decidere e rispondere dell'esito. Nella pratica questo significa che la cartella infermieristica smette di essere un registro di prestazioni e diventa la prova documentale di un giudizio clinico. Chi non scrive la valutazione, e non solo l'intervento, lascia scoperta la parte della propria attività che il Dm 739/94 protegge.

Il Codice deontologico delle professioni infermieristiche del 2019 ha portato dentro il testo professionale ciò che la norma aveva reso possibile: il tempo di relazione come tempo di cura, il rifiuto dell'accanimento, l'obbligo di segnalare condizioni di lavoro che mettono a rischio la sicurezza delle cure.

L'autonomia porta con sé la responsabilità

Il tratto meno raccontato di questi trentadue anni riguarda il prezzo dell'autonomia. Quando l'infermiere decide, l'infermiere risponde. La legge 24/2017 ha costruito il perimetro della responsabilità sanitaria attorno al rispetto di linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali, e ha reso l'aderenza al protocollo un elemento di difesa e insieme un obbligo. Il professionista che si discosta deve poter motivare lo scostamento nella documentazione.

A questo si somma un contesto organizzativo che non ha seguito lo stesso passo. Al 30 giugno 2026 gli infermieri iscritti agli Ordini sono 464.193, con un'età media di 46,6 anni secondo il DataCorner Fnopi. I nuovi iscritti del primo semestre 2026 sono 5.787 a fronte di 2.778 cancellazioni, e la fascia under 30 cresce. Il dato che pesa resta l'età media in salita, con una quota consistente di professionisti vicini alla pensione e turni coperti da organici tirati.

Qui si apre la questione che gli infermieri pongono da anni: l'autonomia riconosciuta sulla carta si esercita dentro rapporti numerici che spesso non la rendono praticabile. Il contratto del comparto sanità ha introdotto gli incarichi di professionista specialista ed esperto, ma l'applicazione procede a velocità diverse tra le Regioni, e la retribuzione della competenza avanzata resta uno dei nodi aperti.

Il futuro: lauree magistrali cliniche e prescrizione di presidi

Nel 2026 la professione compie il passo che mancava dal 1994. I decreti del ministero dell'Università e della Ricerca n. 159 del 6 febbraio 2026 e n. 177 del 25 febbraio 2026, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 2026, istituiscono l'area delle Scienze infermieristiche specialistiche con tre percorsi magistrali a indirizzo clinico.

Gli indirizzi sono cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità, cure neonatali e pediatriche, cure intensive ed emergenza. Tre aree che il decreto del 1994 aveva già indicato come formazione complementare e che ora diventano titoli accademici.

I percorsi prevedono almeno 30 crediti di attività professionalizzanti fra ospedale, territorio, laboratori e simulazione clinica. La Fnopi parla di un passaggio cruciale per rispondere alle nuove esigenze di salute e per aprire sviluppi di carriera clinica, e le procedure attuative puntano all'avvio dal prossimo anno accademico.

La novità che cambia il lavoro quotidiano riguarda la prescrizione. L'infermiere specialista potrà prescrivere trattamenti assistenziali quali presidi sanitari, ausili e tecnologie collegate al piano assistenziale: medicazioni avanzate, dispositivi per stomia, presidi per l'incontinenza. Restano fuori i farmaci e gli esami diagnostici, che i decreti lasciano alla competenza medica. Il perimetro è quindi circoscritto, e la discussione fra le professioni sul confine fra prescrivere e richiedere è tutt'altro che chiusa. Per chi assiste una persona con lesione da pressione o con stomia, però, saltare un passaggio autorizzativo su un presidio che l'infermiere ha già scelto significa ridurre i giorni di attesa e la discontinuità del piano di cura.

Il tema che resterà sul tavolo nei prossimi anni riguarda il riconoscimento economico e organizzativo di questi titoli. Una laurea magistrale clinica produce effetti solo se le aziende sanitarie le associano ruoli, responsabilità formalizzate e retribuzione. Altrimenti ripete la parabola dei master di primo livello: molti titoli, poche posizioni corrispondenti.

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Fonti

  1. Ministero della Sanità. Decreto 14 settembre 1994, n. 739. Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere. Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1995.
  2. Legge 26 febbraio 1999, n. 42. Disposizioni in materia di professioni sanitarie. Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.
  3. Legge 10 agosto 2000, n. 251. Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione. Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000.
  4. Legge 1 febbraio 2006, n. 43. Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006.
  5. Legge 11 gennaio 2018, n. 3. Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica e disposizioni sugli ordini delle professioni sanitarie. Testo.
  6. Decreto interministeriale 23 maggio 2022, n. 77. Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Ssn. Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2022.
  7. Fnopi. Ecco i decreti su nuove lauree infermieristiche a indirizzo clinico, 25 marzo 2026. fnopi.it.
  8. Fnopi DataCorner, estrazione 30 giugno 2026. fnopi.it.