Chi lavora più di sei ore ha diritto al buono pasto anche se sta su turni e anche se il regolamento aziendale dice il contrario. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 24866 del 31 agosto 2026, che ha rigettato il ricorso di una struttura sanitaria pubblica condannandola anche alle spese. Il caso riguardava un infermiere che aveva rivendicato il beneficio per le giornate lavorate oltre le sei ore senza mai poter accedere al servizio mensa.
Buono pasto agli infermieri turnisti: "spetta a chi supera le sei ore"
Il caso deciso dalla Suprema Corte
L'infermiere aveva chiesto il riconoscimento del beneficio per 1.527 giornate lavorate oltre le sei ore tra maggio 2014 e novembre 2022, periodo in cui l'organizzazione dei turni gli aveva impedito di fruire della mensa aziendale. Il Tribunale gli aveva dato ragione, la Corte d'appello aveva confermato, l'azienda aveva impugnato in Cassazione sostenendo che il contratto collettivo riservasse la pausa, e quindi il pasto, ai soli lavoratori non turnisti.
I giudici di legittimità hanno respinto l'impianto difensivo con una formula netta: l'attribuzione del buono pasto dipende solo dal fatto che il dipendente osservi un orario di almeno sei ore, mentre restano irrilevanti la durata dell'intervallo e l'articolazione in turni. Il riferimento normativo resta duplice: l'articolo 8 del d.lgs. 66/2003, che impone una pausa quando l'orario giornaliero supera le sei ore a tutela della salute e della sicurezza, e l'articolo 29 del CCNL del comparto sanità del 20 settembre 2001 sul servizio di mensa, oggi ripreso dalle disposizioni contrattuali sulla pausa per il recupero psicofisico.
Una linea consolidata, non un caso isolato
L'ordinanza si inserisce in un filone ormai stabile. Il precedente più citato è Cassazione n. 25525 del 17 settembre 2025, nata dal ricorso di un gruppo di infermieri turnisti dell'ASP di Messina contro un regolamento interno che riservava il beneficio ai colleghi non turnisti. In quella sede la Corte aveva qualificato il buono pasto come istituto di natura assistenziale, diretto a proteggere il benessere psicofisico del lavoratore, e aveva chiarito che quando la continuità del servizio rende impraticabile l'accesso alla mensa il diritto si converte nel titolo sostitutivo. Nel 2026 sono seguite le ordinanze 23453 del 17 luglio, 24180 e 24231.
Anche i giudici di merito si muovono nella stessa direzione. A maggio il Tribunale di Savona ha accolto il ricorso promosso dal sindacato AADI per un gruppo di infermieri turnisti; a luglio il Tribunale di Gela ha riconosciuto il beneficio a chi copre turni superiori alle sei ore senza una pausa realmente fruibile.
Cosa cambia per chi lavora in reparto
Per l'infermiere di corsia il punto pratico è uno: la voce "turnista" sparisce dai criteri di accesso. Se il turno supera le sei ore, il buono pasto spetta, e non conta che il servizio abbia impedito di scendere in mensa o che la pausa si sia ridotta a un caffè preso davanti al monitor. Il ragionamento della Corte ribalta l'argomento più usato dalle aziende, quello secondo cui la continuità assistenziale giustificherebbe l'esclusione: la Cassazione risponde che proprio l'impossibilità di fruire della mensa fa scattare il titolo sostitutivo.
Ricade sulle direzioni del personale l'onere di rivedere i regolamenti aziendali che ancora contengono la clausola di esclusione, con un rischio economico che le pronunce rendono ormai calcolabile. Nel giudizio deciso a settembre 2025 l'ASP di Messina è stata condannata a 8mila euro di compensi professionali oltre alle spese, e nel caso arrivato in Cassazione la scorsa settimana l'azienda ha pagato tre gradi di giudizio.
Come far valere il diritto
Chi intende recuperare gli arretrati deve partire dai cartellini e dai tabulati delle timbrature, gli unici documenti che provano giornata per giornata il superamento delle sei ore. Resta aperta la questione del termine di prescrizione, perché la qualificazione assistenziale o retributiva del buono pasto porta a conclusioni diverse sui periodi recuperabili e la giurisprudenza non ha ancora una posizione univoca. Per questo conviene muoversi presto, con l'assistenza del sindacato o di un legale giuslavorista, prima che le annualità più lontane diventino irrecuperabili.
Revisione del linguaggio con IA.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 24866 del 31 agosto 2026.
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 25525 del 17 settembre 2025.
- D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 8 (pausa oltre le sei ore).
- CCNL comparto sanità 20 settembre 2001, art. 29 (servizio di mensa).

