Infermieri demansionati, il Tribunale di Lecce riconosce il danno alla dignità professionale

Scritto il 19/05/2026
da Redazione

Sette infermieri di una clinica leccese hanno ottenuto il riconoscimento dell’illecito demansionamento e un risarcimento per il danno non patrimoniale alla dignità professionale. La decisione arriva dal Tribunale di Lecce, che ha accolto in parte il ricorso presentato dai lavoratori contro la società Cdlh Gvm Care and Research srl, gestore della clinica Città di Lecce.

Mansioni infermieristiche e attività di supporto

tribunale

I ricorrenti sostenevano di essere stati impiegati non solo nelle attività proprie dell’infermiere, ma anche in compiti igienico-domestici, alberghieri e di assistenza diretta o ambientale come igiene dei pazienti, cambio biancheria, movimentazione dei degenti, riordino di materiali e gestione di richieste pratiche di pazienti e familiari.

La società aveva contestato la ricostruzione dei lavoratori, sostenendo di avere un’adeguata dotazione organica e personale dedicato a pulizia, sanificazione e attività alberghiere.

Il limite dell’accessorietà

Il punto centrale della sentenza riguarda il confine tra attività accessorie e demansionamento. Secondo il Tribunale, un infermiere può svolgere compiti di livello inferiore solo se occasionali, marginali, giustificati da esigenze organizzative o di sicurezza e non strutturalmente sostitutivi di altri profili.

Nel caso esaminato, invece, le attività contestate sarebbero state svolte con continuità e per un tempo significativo, quantificato in media in almeno due o tre ore per turno, soprattutto nei turni diurni.

Riconosciuto il danno alla dignità professionale

Il Tribunale non ha riconosciuto un danno patrimoniale alla professionalità, perché gli infermieri avevano comunque continuato a svolgere in misura prevalente mansioni proprie del profilo. Diversa la valutazione sul danno non patrimoniale alla dignità professionale, legato all’assegnazione non marginale a mansioni inferiori.

Gli importi stabiliti sono pari a 10.050 euro per cinque ricorrenti, 9.225 euro per una lavoratrice e 4.275 euro per un’altra, in base ai periodi considerati.