Infermieri CTU, il Consiglio di Stato rimanda il decreto
Cosa ha deciso il Consiglio di Stato
Il 7 luglio 2026 la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha esaminato lo schema di decreto con cuiil Ministero della Giustizia intende sostituire l’Allegato A del DM 4 agosto 2023 n. 109, cioè l’elenco delle categorie e dei settori di specializzazione dell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU).Il parere, affare 00669/2026, relatore il consigliere Sebastiano Galdino, approva una parte del testo e ne respinge un’altra.
Via libera alle due modifiche che il Ministero doveva comunque adottare: l’esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sezione V bis, 26 giugno 2024 n. 12854 sulle specializzazioni medico-legali condivise tra le categorie “Psicologia area adulti” e “Medicina e chirurgia”, e l’ingresso nell’albo delle lingue tutelate dalla legge 482/1999, dal franco-provenzale al sardo.
Parere non favorevole, invece, sulle categorie che lo schema voleva aggiungere: “professione sanitaria infermieristica – area adulti”, “professione sanitaria – area minori”, “professione sanitaria ostetrica”, operatore sanitario massofisioterapista, pedagogisti e periti assicurativi.
Un no di metodo, non di merito
La Sezione non discute la competenza degli infermieri né l’opportunità di inserirli nell’albo. Contesta il percorso con cui il Ministero è arrivato al testo.
L’analisi di impatto della regolamentazione(AIR) dà conto di consultazioni soltanto “ristrette”, tenute fra luglio e novembre 2024 con alcuni ordini e associazioni professionali di cui la relazione non indica né i nomi né i contenuti degli incontri. Non risulta consultato nessuno degli altri destinatari che la stessa relazione individua, dai magistrati civili alle parti del processo. Per il Consiglio di Stato questa scelta rende l’istruttoria incompleta e priva di adeguate motivazioni sulla selezione dei soggetti coinvolti, con il rischio di lasciare fuori categorie che poi si rivolgono al giudice amministrativo, come già accaduto nel caso deciso dal TAR Lazio.
Manca poi il monitoraggio previsto dall’articolo 11 dello stesso DM 109/2023, affidato al Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia civile. Nella documentazione trasmessa non c’è traccia del fatto che quel monitoraggio sia stato svolto, e senza quei dati, osserva la Sezione, non si può modificare il regolamento.
Nello stesso passaggio il parere richiama il numero che pesa su tutto il sistema: rispetto ai 183.042 consulenti attivi nei precedenti albi analogici, il nuovo albo telematico registra una contrazione superiore al 71%. Una consultazione aperta, scrive il Consiglio di Stato, avrebbe potuto far emergere anche l’esigenza di ampliare categorie e specializzazioni, non di restringerle.
La conclusione è una divisione del provvedimento: approvare subito le due modifiche vincolate, rinviare le nuove categorie a un secondo decreto costruito su una consultazione aperta e su una nuova AIR.
Nessuna esclusione: 271 infermieri già iscritti
La FNOPI ha respinto la lettura di chi ha parlato di stop all’ingresso degli infermieri negli albi. “Non sussiste un pericolo di esclusione degli infermieri dal ruolo di CTU (o di Perito)”, scrive la Federazione, che legge il parere come un’occasione per far emergere meglio il contributo delle professioni sanitarie al sistema giudiziario. Altre testate avevano titolato sul freno di Palazzo Spada all’ingresso di infermieri e ostetriche.
I numeri aiutano a inquadrare la posta in gioco.Secondo l’aggiornamento di febbraio 2026 l’albo nazionale conta 202 infermieri iscritti come consulenti tecnici d’ufficio e 69 come periti, con copertura di tutte le Regioni. La FNOPI siederà al tavolo convocato dal Ministero della Giustizia a Roma martedì 1° settembre.
Perché serve un infermiere
L’apertura peritale alle professioni sanitarie non nasce con questo decreto. L’articolo 3, comma 5 deldecreto Balduzzi(DL 158/2012, convertito nella legge 189/2012)impone di aggiornare gli albi dei CTU almeno ogni due anni per garantire, oltre a quella medico-legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area sanitaria.
Lalegge Gelli-Biancospinge più avanti. L’articolo 15, comma 1 della legge 24/2017 stabilisce che nei procedimenti civili e penali sulla responsabilità sanitaria il giudice affida consulenza tecnica e perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento.Quando l’oggetto del giudizio è un processo assistenziale, quella conoscenza appartiene a un infermiere.
La differenza si vede nei fascicoli. Il contenzioso sanitario chiama in causa la lesione da pressione insorta durante la degenza, la caduta del paziente, l’errore nella somministrazione della terapia, la gestione di un catetere venoso o vescicale, la contenzione, la sorveglianza notturna, il passaggio di consegne, la tenuta della documentazione infermieristica. Sono atti che rispondono a scale di valutazione, protocolli e responsabilità propri della professione infermieristica. Giudicarli significa sapere come si compila una scala di Braden, cosa contiene un piano assistenziale, quale livello di sorveglianza è esigibile in un turno notturno con un dato rapporto infermiere-paziente.
Il protocollo d’intesa siglato nel 2018 da FNOPI, Consiglio superiore della magistratura e Consiglio nazionale forense aveva già fissatoi criteri della “speciale competenza” del perito infermiere: laurea magistrale in scienze infermieristiche, dieci anni di esercizio della professione, assenza di sospensioni disciplinari nell’ultimo quinquennio, obblighi ECM in regola, più una serie di elementi curriculari secondari. Lo stesso protocollo declinava la competenza sulle sei aree specialistiche infermieristiche: cure primarie e servizi territoriali, area intensiva e dell’emergenza-urgenza, area medica, area chirurgica, area neonatologica e pediatrica, salute mentale e dipendenze. Il DM 109/2023 ha poi superato quei protocolli, spostando la partita dentro il regolamento e il portale telematico.
L’infermiere forense non lavora solo in tribunale
Alla consulenza tecnica si arriva quasi sempre da un master universitario in infermieristica forense, di primo livello dopo la laurea triennale o di secondo livello dopo la magistrale, con programmi che uniscono diritto, medicina legale, responsabilità professionale e gestione del rischio clinico. Il valore della formazione post-base poggia sulla legge 42/1999 e sulla legge 43/2006, che al titolare di un master riconosce la qualifica di specialista.
L’aula giudiziaria resta uno degli sbocchi possibili, non l’unico. L’Associazione infermieri legali e forensi colloca queste competenze anche nelle unità di risk management delle direzioni sanitarie, nella revisione della documentazione infermieristica e delle procedure, nei percorsi dedicati alle vittime di violenza e abuso in pronto soccorso, negli istituti penitenziari, negli studi legali e nelle compagnie assicurative con il ruolo di consulente tecnico di parte.
Come ci si iscrive all’albo CTU
Il DM 109/2023 chiede al candidato l’iscrizione all’ordine professionale, una condotta professionale irreprensibile, la residenza anagrafica o il domicilio professionale nel distretto del tribunale e la speciale competenza tecnica nella categoria richiesta, con almeno cinque anni di esercizio della professione.Le domande si presentano in due finestre annuali, dal 1° al 30 aprile e dal 1° al 31 ottobre, attraverso il portale telematico del Ministero della Giustizia; l’iscrizione va confermata ogni due anni e la formazione continua resta condizione di permanenza.
Secondo la FNOPI la procedura informatica di iscrizione contempla già la voce “professione sanitaria infermieristica”, con la possibilità di indicare competenze più specifiche. Lo schema bocciato avrebbe portato quella voce dentro l’Allegato A, dando alla categoria una collocazione stabile nel regolamento. Il passaggio slitta al prossimo decreto, e il Ministero dovrà costruirlo su una consultazione aperta. Per gli infermieri che lavorano nel forense il rinvio apre una finestra: questa volta la consultazione dovrà essere pubblica, e le professioni sanitarie potranno dire la loro prima che il testo sia scritto.
Fonti
- Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi. Parere 7 luglio 2026, n. 669/2026, numero affare 00669/2026 [Internet]. [consultato il 31 agosto 2026]. Disponibile su:https://arsg.it/?p=7174
- Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche. Infermieri CTU, dal Consiglio di Stato nessuno stop, ma un’occasione per la professione [Internet]. Roma: FNOPI; 30 agosto 2026 [consultato il 31 agosto 2026]. Disponibile su:https://www.fnopi.it/2026/08/30/infermieri-ctu/
- Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, art. 3, comma 5, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (decreto Balduzzi).
- Legge 8 marzo 2017, n. 24, art. 15, comma 1. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64 del 17 marzo 2017.
- Ministero della Giustizia. Decreto 4 agosto 2023, n. 109. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 187 dell’11 agosto 2023; in vigore dal 26 agosto 2023.

