Cosa stabilisce la Corte di Cassazione
Corte di Cassazione
L’ordinanza n. 11310 del 29 aprile 2025 della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) prende origine dal ricorso di infermieri strumentisti impiegati in modo continuativo in sale operatorie con utilizzo di radiazioni ionizzanti. Ai professionisti erano stati negati l’indennità di rischio radiologico e il congedo per recupero biologico sulla base di valutazioni interne.
I giudici hanno invece confermato quanto già stabilito nei precedenti gradi di giudizio: indennità e congedo sono diritti soggettivi, che sorgono al ricorrere dei presupposti previsti da legge e contratto. Le valutazioni delle commissioni aziendali non hanno valore costitutivo né possono impedire al lavoratore di far accertare in giudizio l’effettiva esposizione al rischio.
Esposizione abituale e ricadute per infermieri
Per la Cassazione, ciò che conta non è la qualifica formale attribuita dall’azienda, ma l’esposizione reale, stabile e non occasionale alle radiazioni ionizzanti. Per i professionisti sanitari diversi da medici e tecnici di radiologia, il diritto alle tutele sussiste quando l’attività viene svolta abitualmente in zone classificate come controllate, secondo la normativa di radioprotezione.
Il quadro è rilevante: in Italia oltre 150 mila professionisti sanitari operano in contesti con presenza di radiazioni ionizzanti. A livello internazionale, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, più di 7 milioni di operatori sanitari sono esposti, e il settore sanitario concentra circa il 70% dei lavoratori professionalmente esposti in Europa.
Le evidenze epidemiologiche indicano, per infermieri di sala operatoria e personale coinvolto in procedure interventistiche radioguidate, un aumento del rischio per patologie oncologiche, cataratta professionale e disturbi tiroidei.
La sentenza rafforza quindi un principio centrale anche per la pratica quotidiana: la tutela del rischio radiologico non è una concessione organizzativa, ma un diritto esigibile, fondato su dati oggettivi e sull’effettiva esposizione. Un passaggio che riporta al centro la necessità di tracciabilità, misurazioni corrette e riconoscimento formale del lavoro svolto nei contesti ad alta complessità.

