Il dietrofront dell’Agenzia delle Entrate
Le ore di pronta disponibilità degli infermieri del Servizio sanitario nazionale tornano a beneficiare della tassazione agevolata al 5%.
Il 27 ottobre 2025 l’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 272, aveva escluso le ore di pronta disponibilità dalla tassazione agevolata prevista per il lavoro straordinario degli infermieri, ritenendole prestazioni “ordinarie” perché disciplinate dal Ccnl. Una posizione che aveva sollevato dubbi e criticità interpretative.
A distanza di poco più di un mese, con la risposta n. 308 del 9 dicembre 2025, l’Agenzia ha rivisto la propria valutazione, riconoscendo che le ore di pronta disponibilità rientrano a pieno titolo nel lavoro straordinario e possono quindi essere tassate con l’aliquota agevolata del 5%.
Il nodo giuridico
La questione ruota attorno all’articolo 1, commi 354 e 355, della Legge di Bilancio 2026, che prevede l’imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri del comparto sanità.
Nella prima interpretazione, l’Agenzia aveva richiamato l’art. 47 del Ccnl Sanità, sostenendo che lo straordinario dovesse essere legato a situazioni eccezionali, mentre la pronta disponibilità, regolata dall’art. 44, rappresenterebbe una modalità organizzativa ordinaria. Da qui l’esclusione iniziale dall’agevolazione fiscale.
Il chiarimento dei Ministeri cambia la lettura
Per superare l’incertezza, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto un parere formale ai Ministeri della Pubblica Amministrazione e della Salute. Entrambi hanno fornito un’interpretazione più ampia.
Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha chiarito che il Ccnl non distingue tra diverse tipologie di straordinario e che ogni prestazione resa al di fuori dell’orario ordinario rientra in tale definizione. Inoltre, la relazione tecnica della Legge di Bilancio ha stimato i costi dell’agevolazione considerando tutte le forme di straordinario, comprese le ore di pronta disponibilità.
Il Ministero della Salute ha rafforzato questa posizione, ricordando che l’art. 47 del Ccnl fissa un tetto annuo di 180 ore di straordinario, nel cui conteggio rientrano esplicitamente anche i richiami in servizio per pronta disponibilità. La conclusione è che il legislatore abbia inteso includere queste ore tra quelle che beneficiano della tassazione agevolata al 5%.
Prestazioni elettorali escluse dall’agevolazione
Diverso il discorso per le prestazioni svolte in sede elettorale. Su questo punto, sia i Ministeri sia l’Agenzia delle Entrate concordano: tali attività non sono previste dal Ccnl Sanità e devono essere ricondotte alla normativa elettorale generale.
Di conseguenza, non possono essere considerate lavoro straordinario e restano escluse dalla tassazione agevolata.
Cosa cambia per gli infermieri
La nuova interpretazione ristabilisce un principio rilevante: le ore di pronta disponibilità, pur essendo programmate, rappresentano una forma di lavoro straordinario a tutti gli effetti e vengono quindi riconosciute anche sul piano fiscale.
Per gli infermieri del Ssn si tratta di un chiarimento atteso, che evita disparità di trattamento e restituisce coerenza tra contratto, normativa fiscale e organizzazione del lavoro, in un contesto già segnato da carichi elevati e crescente pressione assistenziale.

