TSO, la Consulta introduce la difesa tecnica obbligatoria nella convalida

Scritto il 06/10/2026
da Redazione

Cambiano le garanzie previste per le persone sottoposte a Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera. Con la sentenza n. 157/2026, depositata il 2 ottobre, la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’articolo 35 della legge 833/1978 nella parte in cui non prevede l’assistenza obbligatoria di un difensore durante il procedimento di convalida e nell’eventuale proroga del trattamento. La decisione interviene su una procedura particolarmente delicata perché, come sottolinea la stessa Consulta, il TSO ospedaliero incide sulla libertà personale e, in particolare, sulla libertà fisica della persona. Da qui la necessità di rafforzare le garanzie del diritto di difesa previste dall’articolo 24 della Costituzione.

Un difensore di fiducia o d’ufficio

Con la sentenza 157/2026 la persona destinataria del TSO deve essere informata della possibilità di nominare un difensore di fiducia. Se non viene effettuata una nomina, deve essere designato un difensore d’ufficio dal giudice tutelare.

Il legale deve essere avvertito tempestivamente per poter partecipare all’audizione della persona interessata davanti al giudice tutelare e deve ricevere la notifica del decreto motivato con il quale il TSO viene convalidato o non convalidato. Le stesse garanzie devono essere assicurate anche nel procedimento relativo all’eventuale proroga.

Per la Corte, prevedere soltanto una difesa facoltativa non sarebbe stato sufficiente. L'effettiva possibilità di rivolgersi autonomamente a un avvocato potrebbe infatti dipendere dalle condizioni economiche e dal contesto familiare e sociale della persona.

La Consulta ritiene quindi necessaria la difesa tecnica obbligatoria affinché la tutela sia garantita indipendentemente dalla condizione economica e sociale e dalle modalità con cui si manifesta il disagio psichico.

Il precedente del 2025

La decisione prosegue un percorso già avviato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 76 del 2025.

Con quella pronuncia erano state rafforzate altre garanzie della persona sottoposta a TSO, prevedendo la comunicazione dell'ordinanza sindacale che dispone il trattamento, l'audizione dell'interessato da parte del giudice tutelare prima della convalida e la successiva notificazione del decreto. Restava però aperta la questione dell'assistenza legale, affrontata ora dalla sentenza 157.

Il procedimento nasce da una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze nel dicembre 2025, nell'ambito di un procedimento relativo proprio alle garanzie previste dall'articolo 35 della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

Il TSO resta una misura sanitaria

Nel rafforzare le garanzie giurisdizionali, la Corte precisa un punto rilevante anche per i professionisti sanitari: il TSO resta una misura sanitaria e le valutazioni cliniche mantengono un ruolo centrale lungo l'intero procedimento.

La Consulta richiama infatti sia la valutazione iniziale dei presupposti, affidata dalla normativa alla proposta motivata di un medico e alla conferma di un secondo medico della struttura sanitaria pubblica, sia le successive valutazioni sulla persistenza o sul venir meno delle condizioni che giustificano il trattamento.

La professionalità degli operatori sanitari viene indicata dalla Corte come una garanzia non soltanto dell'appropriatezza clinica, ma anche della legittimità del trattamento.

L'introduzione della difesa tecnica obbligatoria non modifica quindi la natura sanitaria del TSO, ma interviene sul procedimento giurisdizionale attraverso il quale viene controllata la legittimità della limitazione della libertà personale.

La Corte riconosce esplicitamente che la nuova garanzia potrà determinare un aggravio organizzativo, analogamente a quanto avvenuto con l'introduzione dell'audizione personale prima della convalida.

Secondo la Consulta, tuttavia, l'attuazione dei diritti costituzionali richiede inevitabilmente risorse e adeguamenti organizzativi. Spetterà al legislatore e ai soggetti competenti nell'amministrazione della giurisdizione definire le modalità necessarie per dare concreta applicazione alla decisione.

Il commento del CCDU

Nel giudizio costituzionale sono state presentate anche memorie amici curiae, tra cui quella del Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani (CCDU). La sentenza dà conto delle argomentazioni portate dall'associazione sulla necessità di rafforzare la tutela della persona sottoposta al trattamento.

Commentando la pronuncia, il CCDU considera la decisione un passo importante nella tutela dei diritti delle persone sottoposte a TSO e la collega alle proprie iniziative per una revisione della disciplina.

Si tratta della posizione dell'associazione, distinta dal contenuto della sentenza. Il dato giuridico introdotto dalla Consulta è invece preciso: quando un TSO ospedaliero arriva davanti al giudice tutelare per la convalida o l'eventuale proroga, la persona interessata deve poter contare sull'assistenza di un avvocato, di fiducia oppure, in sua assenza, d'ufficio.