Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto Covid: confermato lo scudo penale dai reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo per gli operatori sanitari che procedono alle vaccinazioni. Confermato anche l'obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari, con sospensione dall’esercizio della professione sanitaria e la prestazione dell’attività lavorativa in caso di mancata adesione e rischio di stop allo stipendio.

Sospensione da mansione per sanitari che rifiutano vaccino

Il nuovo dl Covid, approvato dal Cdm nella serata del 31 marzo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'1 aprile, prevede la sospensione dalla mansione per i sanitari che non si saranno vaccinati e anche il rischio di sospensione dello stipendio nel caso non sia possibile assegnare al lavoratore compiti alternativi. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’idoneità all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative; può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate dal medico di medicina generale.

All'articolo 4 della bozza si legge infatti: Decorsi i termini previsti l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

L'Ordine professionale di appartenenza comunica immediatamente la sospensione. Ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Scudo penale per i sanitari vaccinatori

Il nuovo Dl Covid conferma anche lo scudo penale dai reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo per gli operatori sanitari che procedono alle vaccinazioni.

All'articolo 3 (Responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2) si legge: Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

In pratica viene esclusa la responsabilità del personale sanitario per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, conseguenti alla somministrazione di un vaccino anti Sars-Cov-2, in caso di osservanza delle regole cautelari relative all’attività di vaccinazione. La norma avrà efficacia retroattiva.