Riforma Ddl professioni sanitarie: le novità per gli infermieri

Scritto il 14/10/2026
da Redazione

Il ddl delega sulle professioni sanitarie è approdato nell'Aula della Camera. Allarga la non punibilità a negligenza e imprudenza, mette le buone pratiche clinico-assistenziali alla pari delle linee guida e chiede ai giudici di pesare le carenze di personale.

La riforma delle professioni sanitarie è in Aula a Montecitorio. Il 7 ottobre la Commissione Affari sociali ha dato mandato alla relatrice Marta Schifone di riferire favorevolmente e il 12 ottobre l'Assemblea ha svolto la discussione generale sul disegno di legge A.C. 2700-A. Per gli infermieri la novità più concreta riguarda la responsabilità penale e civile, che il testo modifica senza attendere i decreti attuativi.

Cosa cambia nella responsabilità penale dell'infermiere?

Il ddl estende la non punibilità a negligenza e imprudenza e la limita ai casi diversi dalla colpa grave. Oggi l'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dalla legge Gelli-Bianco (legge 24/2017), esclude la punibilità per omicidio e lesioni colpose solo quando l'evento dipende da imperizia e il professionista ha seguito le raccomandazioni. Il limite della colpa grave, già affermato dalle Sezioni unite della Cassazione, entra così nel testo di legge.

Il passaggio che pesa di più per chi lavora in reparto riguarda le buone pratiche clinico-assistenziali: salgono sullo stesso piano delle linee guida, mentre oggi contano solo quando le linee guida mancano. In molte procedure assistenziali il riferimento quotidiano dell'infermiere sono proprio protocolli e buone pratiche.

Le carenze di personale contano nel giudizio sulla colpa?

Sì, se il professionista non poteva evitarle. Il ddl elenca i fattori che il giudice valuterà per accertare la colpa e il suo grado, sia nel processo penale sia nella causa civile. Turno scoperto, materiale che manca, ruolo dentro l'équipe entrano così nella valutazione del singolo caso.

PuntoOggi (legge 24/2017)Con il ddl A.C. 2700-A
Condotte non punibiliSolo imperiziaImperizia, negligenza e imprudenza, esclusa la colpa grave
Riferimenti da seguireLinee guida; buone pratiche solo in loro assenzaLinee guida e buone pratiche sullo stesso piano
Fattori nel giudizio sulla colpaNon elencati dalla leggeCarenze di risorse e organizzative non evitabili, conoscenze scientifiche incerte, terapie disponibili, complessità del caso, ruolo nell'équipe, urgenza

Sul fronte civile l'articolo 8 interviene sulla legge 24/2017 con la stessa equiparazione tra buone pratiche e linee guida e conferma che, davanti a problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista risponde solo per dolo o colpa grave.

Cosa prevede la delega su competenze, formazione e Ordini

Il Governo avrà sei mesi dall'entrata in vigore della legge per adottare i decreti legislativi, con un possibile slittamento di tre mesi. Tra i criteri dell'articolo 3 compaiono la sicurezza degli operatori e la pianificazione del fabbisogno di tutte le professioni sanitarie. Chi esercita in Italia con titolo estero in deroga, possibilità consentita fino al 31 dicembre 2029 in base all'articolo 15 del decreto-legge 34/2023, dovrà iscriversi a un elenco speciale presso l'Ordine e superare una verifica linguistica: la regola tocca anche gli infermieri reclutati all'estero.

L'articolo 4 prevede un sistema nazionale di certificazione delle competenze, la revisione degli obiettivi della formazione continua e una strategia sull'intelligenza artificiale. Per la professione c'è un riferimento esplicito: la promozione di un linguaggio standardizzato infermieristico per integrare le informazioni nel Fascicolo sanitario elettronico. L'articolo 6 apre infine alla revisione degli Ordini e delle Federazioni nazionali, OPI e FNOPI comprese, con correttivi su competenze e durata dei mandati.

Cosa prevede la norma sulla reiscrizione dei radiati

L'articolo 7-bis, aggiunto in Commissione, consente ai sanitari radiati dall'Albo per fatti non dolosi commessi durante l'emergenza Covid, nel periodo di vigenza dell'articolo 3-bis del decreto-legge 44/2021, di chiedere la reiscrizione alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie entro 60 giorni. Chi è stato radiato per condanna penale dovrà prima ottenere la riabilitazione. Il testo non nomina l'obbligo vaccinale ed è il punto più discusso del provvedimento.

Dopo il voto della Camera il ddl passerà al Senato. Come ricorda la scheda del Servizio Studi, la riforma contiene una clausola di invarianza finanziaria: nessun nuovo onere per lo Stato.

Fonti

  1. Camera dei deputati. Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. A.C. 2700-A, testo della Commissione [Internet]. Roma; 2026 [citato 14 ott 2026]. Disponibile su: https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2026/10/leg.19.pdl_.camera.2700_A.pdf
  2. Camera dei deputati, Servizio Studi. Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e responsabilità professionale. Temi dell'attività parlamentare [Internet]. Aggiornato 9 ott 2026 [citato 14 ott 2026]. Disponibile su: https://temi.camera.it/leg19/temi/delega-al-governo-in-materia-di-professioni-sanitarie-e-disposizioni-sulla-responsabilit-professionale-degli-esercenti-le-professioni-sanitarie.html
  3. Legge 8 marzo 2017, n. 24. Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017. Disponibile su: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-03-08;24
  4. Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, art. 15. Disponibile su: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-30;34
  5. Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, art. 3-bis. Disponibile su: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-01;44