Mansioni infermieristiche e attività di supporto
Sette infermieri di una clinica leccese hanno ottenuto il riconoscimento dell’illecito demansionamento e un risarcimento per il danno non patrimoniale.
I ricorrenti sostenevano di essere stati impiegati non solo nelle attività proprie dell’infermiere, ma anche in compiti igienico-domestici, alberghieri e di assistenza diretta o ambientale come igiene dei pazienti, cambio biancheria, movimentazione dei degenti, riordino di materiali e gestione di richieste pratiche di pazienti e familiari.
La società aveva contestato la ricostruzione dei lavoratori, sostenendo di avere un’adeguata dotazione organica e personale dedicato a pulizia, sanificazione e attività alberghiere.
Il limite dell’accessorietà
Il punto centrale della sentenza riguarda il confine tra attività accessorie e demansionamento. Secondo il Tribunale, un infermiere può svolgere compiti di livello inferiore solo se occasionali, marginali, giustificati da esigenze organizzative o di sicurezza e non strutturalmente sostitutivi di altri profili.
Nel caso esaminato, invece, le attività contestate sarebbero state svolte con continuità e per un tempo significativo, quantificato in media in almeno due o tre ore per turno, soprattutto nei turni diurni.
Riconosciuto il danno alla dignità professionale
Il Tribunale non ha riconosciuto un danno patrimoniale alla professionalità, perché gli infermieri avevano comunque continuato a svolgere in misura prevalente mansioni proprie del profilo. Diversa la valutazione sul danno non patrimoniale alla dignità professionale, legato all’assegnazione non marginale a mansioni inferiori.
Gli importi stabiliti sono pari a 10.050 euro per cinque ricorrenti, 9.225 euro per una lavoratrice e 4.275 euro per un’altra, in base ai periodi considerati.