Cancellazione dall’albo e obbligo ECM
Cancellarsi o reiscriversi all’Ordine professionale non interrompe automaticamente l’obbligo formativo.
La nuova disciplina distingue in modo netto i casi di cancellazione dall’Albo in base al momento dell’anno in cui avviene. Se la cancellazione individuale viene formalizzata dopo il 30 giugno, l’obbligo ECM rimane valido per l’intero anno in corso.
Diverso il caso in cui la cancellazione avvenga entro il 30 giugno: in questa situazione, l’obbligo formativo non sussiste per l’anno in corso. La soglia temporale di metà anno diventa quindi determinante per stabilire se i crediti ECM debbano essere maturati o meno.
Un passaggio importante riguarda i casi in cui cancellazione e reiscrizione avvengono nello stesso anno solare. In questa circostanza, l’obbligo ECM resta comunque attivo per l’anno di riferimento, indipendentemente dalla durata effettiva della cancellazione.
Reiscrizione all’albo: quando l’obbligo riparte
Anche per la reiscrizione all’Albo la delibera introduce una distinzione temporale chiara. Se la reiscrizione avviene entro il 30 giugno, l’obbligo ECM è pienamente valido per l’anno in corso.
Al contrario, se la reiscrizione viene effettuata dopo il 30 giugno, l’obbligo formativo non si applica per quell’anno, riprendendo regolarmente dall’anno successivo. Si tratta di una precisazione rilevante per i professionisti che rientrano nell’esercizio della professione dopo un periodo di cancellazione.
Crediti e debiti formativi non si azzerano
Un aspetto centrale della delibera riguarda la gestione dei crediti già acquisiti. La Commissione nazionale per la Formazione continua chiarisce che i crediti ECM maturati e gli eventuali debiti formativi residui non vengono azzerati in caso di cancellazione e/o reiscrizione all’Albo.
Questo significa che il percorso formativo del professionista mantiene continuità nel tempo, anche in presenza di interruzioni amministrative dell’iscrizione.