Punteggio LEA e Sistema di Garanzia: come si valutano le Regioni

Scritto il 18/09/2026
da Simone degl'innocenti

I punteggi LEA vengono spesso utilizzati per descrivere la capacità delle Regioni di garantire assistenza sanitaria ai cittadini. Dietro quei numeri, però, c’è un sistema di valutazione che riguarda direttamente l’organizzazione dei servizi nei quali ogni giorno lavorano infermieri e altri professionisti sanitari.Comprendere come vengono costruiti questi punteggi permette quindi di interpretare meglio cosa misurano, e cosa non misurano, le valutazioni regionali.

Quando una Regione viene definita adempiente ai Livelli essenziali di assistenza (LEA), il risultato è spesso presentato attraverso tre punteggi: prevenzione, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera.

Dietro questi valori esiste però un procedimento più articolato. Il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) comprende infatti 88 indicatori, ma solo un loro sottoinsieme viene utilizzato per la valutazione sintetica dell’erogazione dei LEA. Nel monitoraggio LEA relativo al 2024 gli indicatori CORE utilizzati sono 27 (1,2).

Comprendere questa distinzione è necessario per interpretare correttamente ciò che rappresenta un punteggio LEA.

Il DM 12 marzo 2019 ha istituito il Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria, operativo dal 1° gennaio 2020 in sostituzione della precedente Griglia LEA (1).

Il sistema utilizza indicatori riferiti ai tre macro-livelli dell’assistenza (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera), oltre a indicatori relativi al contesto, all’equità e ai percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (1,3).

Nel complesso il NSG comprende 88 indicatori: 16 nell’area della prevenzione, 33 nell’assistenza distrettuale, 24 nell’assistenza ospedaliera, quattro relativi al contesto, uno all’equità sociale e dieci ai PDTA (3).

Si tratta quindi di un sistema di osservazione più esteso rispetto all’insieme degli indicatori utilizzati per la valutazione sintetica annuale.

Indicatori CORE e NO CORE: cosa cambia

All’interno del NSG viene individuato un sottoinsieme denominato CORE, utilizzato per valutare sinteticamente l’erogazione dei LEA da parte delle Regioni. Gli indicatori che non appartengono a questo sottoinsieme vengono definiti NO CORE (3).

Questa distinzione non equivale però a separare indicatori importanti da indicatori non rilevanti. I NO CORE continuano a far parte del sistema di monitoraggio; ciò che cambia è la loro funzione rispetto alla valutazione sintetica.

Nel 2024 il CORE è costituito da 27 indicatori: sei relativi alla prevenzione, dieci all’assistenza distrettuale, nove all’assistenza ospedaliera, uno all’equità e uno ai PDTA (2).

Il giudizio sintetico viene quindi costruito utilizzando un sottoinsieme del patrimonio informativo complessivamente previsto dal NSG.

Il DM 12 marzo 2019 fornisce gli elementi metodologici per comprendere la costruzione del sistema. Gli indicatori devono rappresentare dimensioni quali efficienza e appropriatezza organizzativa, efficacia e appropriatezza clinica e sicurezza (1).

La loro individuazione deriva dalla ricognizione di sistemi di monitoraggio nazionali e internazionali, dal contributo di esperti e dalla considerazione di specifiche priorità di politica sanitaria. Nella definizione del sottoinsieme destinato alla valutazione vengono considerate anche le priorità in materia di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari (1).

Un altro elemento riguarda la disponibilità delle informazioni. Il decreto stabilisce che i dati necessari al calcolo degli indicatori derivino principalmente dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e che l’assolvimento del debito informativo regionale costituisca una condizione indispensabile per il loro calcolo (1).

Il sottoinsieme CORE viene sottoposto annualmente all’approvazione del Comitato LEA. Il DM considera preferibile una stabilità degli indicatori per almeno un triennio, prevedendo successivamente la possibilità di una loro rotazione per garantire flessibilità rispetto a elementi e priorità contingenti e agli obiettivi di miglioramento dell’erogazione dei LEA (1,3).

La possibilità di modificare il paniere trova applicazione concreta nel monitoraggio 2024.

Rispetto al 2023 sono stati introdotti tre indicatori: EO01, relativo alla rinuncia a prestazioni sanitarie per inappropriatezza organizzativa nell’offerta dei servizi e/o per ragioni economiche; l’indicatore PDTA relativo all’aderenza al trattamento con beta-bloccanti nei pazienti con scompenso cardiaco; e H09Za, relativo ai donatori di organi in morte encefalica (2).

La composizione del CORE può quindi modificarsi nel tempo e indicatori precedentemente NO CORE possono successivamente essere utilizzati nella valutazione sintetica.

La classificazione CORE o NO CORE deve pertanto essere letta anche in relazione all’anno di riferimento.

Come si calcola l’adempienza LEA regionale

Per ciascun indicatore CORE viene applicata una specifica funzione di valorizzazione, attraverso la quale il risultato viene trasformato in un punteggio compreso tra 0 e 100. Il valore 60 rappresenta la soglia minima di garanzia. Sono inoltre previsti punteggi aggiuntivi o penalità sulla base della variabilità temporale e geografica dell’indicatore (3).

I risultati vengono quindi utilizzati per determinare separatamente il punteggio delle tre macroaree: prevenzione, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera.

Perché l’esito complessivo sia positivo, una Regione deve raggiungere almeno 60 punti in ciascuna delle tre macroaree. La metodologia non consente compensazioni: un risultato elevato nell’assistenza ospedaliera, ad esempio, non può compensare un’insufficienza nell’assistenza distrettuale (3).

La valutazione del sottoinsieme CORE costituisce inoltre parte integrante del Sistema di verifica degli adempimenti LEA, cui sono sottoposte le Regioni per l’accesso alla quota integrativa delle risorse prevista dalla normativa (1,3).

È proprio il passaggio dagli 88 indicatori del NSG al sottoinsieme CORE a porre una questione metodologica rilevante.

La normativa descrive le finalità del sottoinsieme, le dimensioni considerate, le fonti informative, il ruolo del Comitato LEA e la possibilità di modificare nel tempo gli indicatori utilizzati per la valutazione.

Nella documentazione esaminata, tuttavia, non è stata individuata una motivazione individuale associata a ciascun indicatore rimasto NO CORE nel 2024.

Non viene cioè indicato, per ogni singolo indicatore, se la mancata inclusione dipenda dalla qualità o disponibilità dei dati, dalla rappresentatività, dalla sovrapposizione con altre misure, dalle priorità individuate per quel periodo o da altri elementi metodologici.

Rimane pertanto necessario distinguere fra i criteri generali con cui il sistema prevede la costruzione del CORE e le motivazioni specifiche che conducono, in un determinato anno, alla selezione dei singoli indicatori che concorrono alla valutazione sintetica.

Bibliografia

  1. Ministero della Salute. Decreto 12 marzo 2019. Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria. Gazz Uff Repubbl Ital. 2019 Giu 14;(138).
  2. Ministero della Salute. Monitoraggio dei LEA attraverso gli indicatori CORE del Nuovo Sistema di Garanzia, anno 2024. Sintesi [Internet]. Roma: Ministero della Salute; 2026 [citato 2026 Ago 21].
  3. Ministero della Salute. Il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) [Internet]. Roma: Ministero della Salute; 2026 [aggiornato 2026 Lug 10; citato 2026 Ago 21].