Responsabilità indiretta dell’infermiere: quando il danno nasce da una scelta o da una mancata vigilanza

Scritto il 02/04/2026
da Lorenzo Marucelli

Nel dibattito sulla responsabilità professionale infermieristica, spesso l’attenzione si concentra sugli errori “diretti”: una terapia somministrata male, una medicazione non eseguita correttamente, un monitoraggio incompleto, una mancata valutazione. Eppure, nella pratica quotidiana, esiste un’altra zona grigia che sta assumendo un peso crescente anche sul piano medico-legale: la responsabilità indiretta dell’infermiere, cioè quella che nasce non tanto da ciò che l’infermiere fa con le proprie mani, ma da ciò che decide, organizza, affida o non controlla. In questo scenario emergono due concetti chiave della colpa professionale: colpa in eligendo e colpa in vigilando. Termini che possono sembrare distanti dalla corsia, ma che in realtà descrivono situazioni molto comuni: scegliere male a chi affidare un compito, oppure non vigilare abbastanza su ciò che altri stanno facendo.

Che cos’è la responsabilità indiretta dell’infermiere

La responsabilità indiretta si verifica quando l’infermiere contribuisce al danno pur non essendo l’esecutore materiale dell’atto che lo ha provocato, in sostanza l’infermiere non “compie” direttamente l’atto che ha condotto l’errore, ma lo rende possibile o non lo impedisce.

Succede tipicamente quando entrano in gioco:

  • delega assistenziale
  • gestione del personale di supporto (Oss, studenti, neoassunti)
  • distribuzione dei carichi di lavoro
  • sorveglianza del paziente fragile
  • organizzazione dell’assistenza durante il turno
  • mancata comunicazione o segnalazione di criticità

È una responsabilità che si colloca tra assistenza, organizzazione e prevenzione del rischio clinico. Negli ultimi anni il sistema sanitario è diventato sempre più complesso:

  • pazienti più anziani e fragili
  • più comorbidità
  • reparti spesso sottorganico
  • aumento della pressione assistenziale
  • incremento delle procedure e della tecnologia

In questo contesto l’infermiere non è solo un “operatore sanitario”, ma una figura di regia del percorso assistenziale: coordina, valuta priorità, assegna attività, supervisiona. E quando la regia non funziona, può generarsi un evento avverso.

Colpa in eligendo

La colpa in eligendo è una forma di responsabilità legata a un principio molto semplice: se affido un compito a qualcuno che non è in grado di svolgerlo, e succede un danno, la colpa può ricadere anche su di me.

In sanità, questo concetto è estremamente attuale perché il lavoro infermieristico si fonda spesso sulla collaborazione con:

  • Oss
  • studenti in tirocinio
  • colleghi neoassunti
  • personale temporaneo
  • operatori di altre unità operative

La domanda che deve essere posta in un ottica medico-legale diventa quindi inevitabile: a chi è stato affidato quel compito? Era idoneo? Era formato?

Colpa in eligendo e delega

La delega è uno strumento indispensabile: nessun infermiere potrebbe gestire da solo l’intero carico assistenziale di un reparto. Ma la delega deve possedere alcuni requisiti, essa infatti deve essere:

  • appropriata
  • coerente con il profilo professionale
  • compatibile con le competenze del delegato
  • proporzionata alla complessità del paziente

Se l’infermiere “scarica” attività delicate su un operatore non formato, si entra nel terreno della colpa in eligendo.

Esempi pratici

SituazioneDescrizione
Affidare a un OSS attività non di competenzaUno degli esempi più ricorrenti riguarda l’affidamento improprio di attività assistenziali che non rientrano nelle competenze OSS, come: Se il paziente subisce un danno, la responsabilità può coinvolgere chi ha “scelto” di delegare.
Assegnare un paziente complesso a personale inespertoUn altro caso tipico è assegnare a un collega neoassunto o non formato pazienti ad alto rischio, ad esempio: In queste situazioni la colpa può emergere se l’assegnazione è stata palesemente inadeguata rispetto al livello di competenza disponibile.
Affidare compiti critici a studenti senza supervisione realeLo studente può fare molte attività, ma l’attribuzione di attività che esulano dalle conoscenze acquisite nel percorso formativo determina un reale rischio di responsabilità indiretta in capo all’infermiere tutor.

Per fare un esempio concreto si pensi ad un tirocinante del primo anno d’infermieristica che si trova a svolgere il tirocinio presso una medicina interna, al quale viene richiesto di eseguire un Emogasanalisi, sicuramente lo studente non avrà ancora acquisito le competenze per poter svolgere l’attività, in caso d’errore o di danno alla persona risponderà il tutor per colpa in eligendo.

Colpa in vigilando

Se la colpa in eligendo riguarda la scelta della persona, la colpa in vigilando riguarda invece il controllo.

In pratica significa: Ho affidato un compito ad un soggetto che avesse le capacità e le conoscenze per poter portare a termine l’attività, ma non ho vigilato su come veniva svolto. In ambito sanitario è una delle aree più delicate, perché spesso gli eventi avversi non derivano da un’azione intenzionale, ma da una mancata correzione tempestiva.

Il principio chiave: “non impedire equivale a cagionare”

Uno dei riferimenti fondamentali è l’art. 40 del Codice Penale, che afferma: Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

Questo principio è particolarmente rilevante per l’infermiere, perché il suo ruolo implica una posizione di garanzia nei confronti del paziente.

Esempi concreti di colpa in vigilando

SituazioneDescrizione
OSS che esegue un’attività e l’infermiere non controllaMettiamo un caso comune: l’Oss mobilizza un paziente fragile.
Se l’infermiere non valuta prima il rischio, non supervisiona e il paziente cade, può emergere un profilo di responsabilità per mancata vigilanza.
Paziente a rischio caduta non sorvegliato adeguatamenteUno scenario frequentissimo nei reparti:
  • paziente anziano
  • confusione mentale
  • agitazione notturna
  • terapia sedativa o ipotensiva
Se l’infermiere non applica protocolli di prevenzione (spondine, campanello, sorveglianza, segnalazioni, valutazione rischio) e avviene una caduta, la colpa può configurarsi anche come colpa in vigilando.
Errore di terapia di un collega e mancato controlloAltro caso delicato: un collega prepara una terapia, ma l’infermiere responsabile del turno non controlla o non intercetta un errore evidente (farmaco sbagliato, dose incongrua, orario errato).

Qui la responsabilità può diventare condivisa, soprattutto se la situazione era prevedibile ed evitabile.
Mancata sorveglianza su pazienti con dispositivi mediciCateteri, drenaggi, accessi venosi, PEG, tracheostomie: la gestione dei dispositivi è terreno ad alto rischio.

Se l’infermiere non vigila su segni di:
  • infezione
  • dislocazione
  • sanguinamento
  • occlusione
e il danno avviene, può emergere responsabilità per omissione di controllo.

Responsabilità indiretta e posizione di garanzia dell’infermiere

Cosa significa “posizione di garanzia”

L’infermiere non è un semplice esecutore, ma un professionista con obblighi precisi verso il paziente. La posizione di garanzia significa che l’infermiere deve:

  • prevenire danni prevedibili
  • intervenire quando il rischio è evidente
  • segnalare criticità cliniche e organizzative
  • garantire continuità e sicurezza dell’assistenza

Quando l’infermiere “vede” un rischio e non interviene, la responsabilità può diventare non solo civile, ma anche penale.

Il ruolo della Legge Gelli-Bianco (Legge 24/2017)

La Legge 24/2017 ha reso ancora più evidente un concetto moderno: la sicurezza delle cure è un diritto del paziente e un dovere del sistema.

In questo quadro, l’infermiere assume un ruolo centrale nella:

  • prevenzione degli eventi avversi
  • gestione del rischio clinico
  • applicazione di linee guida e buone pratiche

E questo rafforza indirettamente anche la responsabilità legata a scelte organizzative e omissioni di vigilanza.

Differenza tra colpa in eligendo e colpa in vigilando

Eligendo e vigilando: due facce della stessa responsabilità

In modo semplice:

  • colpa in eligendo = ho scelto male la persona a cui affidare il compito
  • colpa in vigilando = non ho controllato abbastanza come veniva svolto il compito

Tabella comparativa

AspettoColpa in eligendoColpa in vigilando
Origine della colpascelta sbagliatasupervisione assente
Momento criticoprima della delegadurante/dopo l’attività
Caso tipicoOss non formato su paziente complessostudente lasciato agire senza controllo
Elemento chiaveidoneità del delegatoomissione di intervento

Responsabilità civile e penale dell’infermiere

Responsabilità civile: risarcimento del danno

In ambito civile, la responsabilità indiretta può comportare:

  • richiesta di risarcimento
  • concorso di colpa con altri operatori
  • responsabilità della struttura sanitaria

Il riferimento generale resta l’art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale) e l’art. 1176 c.c. sulla diligenza professionale.

Responsabilità penale: quando l’omissione diventa reato

Sul piano penale, la responsabilità indiretta può portare a contestazioni gravi, come:

  • lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
  • omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Affinché ciò accada, devono essere dimostrati:

  • prevedibilità del rischio
  • evitabilità dell’evento
  • nesso causale tra omissione e danno

Infermiere e delega: quando diventa un rischio medico-legale

Delegare non significa “scaricare responsabilità”

Un equivoco frequente è pensare che delegare equivalga a liberarsi del problema. In realtà, la delega in sanità funziona come un passaggio controllato:

  • posso delegare un compito
  • ma non posso delegare la responsabilità della sicurezza

Ed è qui che colpa in eligendo e colpa in vigilando si intrecciano.

Come prevenire la responsabilità indiretta

Formazione e aggiornamento continuo

L’infermiere deve conoscere:

  • protocolli aziendali
  • linee guida
  • procedure di prevenzione rischio
  • limiti di competenza delle figure coinvolte

La formazione è anche uno strumento di tutela legale.

Comunicazione efficace e consegne strutturate

Molti eventi avversi nascono da consegne incomplete.
La mancata comunicazione può diventare omissione, soprattutto se comporta danno.

Le consegne dovrebbero essere

  • tracciabili
  • complete
  • orientate al rischio (cadute, farmaci, lesioni da pressione)

Documentazione infermieristica

In caso di contenzioso, ciò che non è scritto spesso “non esiste”. Documentare significa:

  • dimostrare vigilanza
  • provare che il rischio era stato identificato
  • certificare interventi e segnalazioni
  • ricostruire la continuità assistenziale

La cartella infermieristica diventa quindi un presidio di sicurezza, oltre che un obbligo professionale.

Conclusioni

La responsabilità indiretta è una realtà sempre più presente perché l’infermiere è oggi una figura di snodo tra clinica e organizzazione.

La colpa in eligendo e la colpa in vigilando non sono formule astratte, ma concetti che descrivono dinamiche quotidiane:

  • affidare attività
  • valutare competenze
  • supervisionare pazienti fragili
  • prevenire errori prevedibili
  • intervenire quando qualcosa non torna

In un sistema sanitario complesso, la sicurezza delle cure non dipende solo dalla tecnica, ma anche da scelte, attenzione e vigilanza. E proprio lì si colloca la responsabilità indiretta dell’infermiere.