Tutela della maternità per iscritte alla gestione separata

Scritto il 29/05/2019
da Redazione

Durante il periodo di interdizione anticipata alla futura mamma spetta lo stesso trattamento economico e previdenziale previsto per il congedo di maternità vale a dire un'indennità economica pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione. Da Enpapi le specifiche sulla tutela della maternità per le iscritte alla gestione separata.

Maternità, i casi di interdizione anticipata dal lavoro

Gravi complicanze della gravidanza sono motivo di interdizione anticipata dal lavoro

La Legge prevede la possibilità di anticipare il congedo obbligatorio di maternità (artt. 16 e 17 del D.Lgs. 151/2001 – Testo Unico maternità/paternità) nelle seguenti ipotesi:

  • nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (a titolo di esempio, le cosiddette “gravidanze a rischio”);
  • quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino;
  • quando la lavoratrice addetta al trasporto e al sollevamento pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi e insalubri, non possa essere spostata ad altre mansioni.

I provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose sono rilasciati dalla ASL cui la lavoratrice deve recarsi munita del certificato medico di gravidanza, del certificato attestante le gravi complicanze della gravidanza nonché di qualunque altra documentazione che possa essere ritenuta utile.

L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 17 T.U., invece, è disposta dalla Direzione Territoriale del Lavoro, su istanza della lavoratrice o d'ufficio, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.