Il Suicidio Medicalmente Assistito in Italia
In Italia, il dibattito sul suicidio medicalmente assistito (SMA) ha raggiunto una svolta cruciale grazie all’intervento della Corte costituzionale, che ha reso questa pratica una possibilità concreta per alcune persone affette da patologie irreversibili.
L’accesso all’aiuto alla morte volontaria in Italia è stato reso possibile grazie alla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale. Tale sentenza, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 580 c.p. (aiuto al suicidio)1, ha aperto la strada a una nuova era per le scelte di fine vita.
Dal 28 novembre 2019, le persone malate che soddisfano i quattro requisiti cumulativi fissati dalla Consulta possono accedere al SMA.
Casi emblematici: Questo risultato è stato ottenuto grazie al coraggio di persone come Fabiano Antoniani ("DJ Fabo"), Welby, Trentini, Englaro e molti altri. Il 16 giugno 2022, Federico Carboni ("Mario") è stato il primo italiano a ottenere legalmente il SMA in Italia. Successivamente, anche "Gloria" e "Anna" hanno avuto questa possibilità.
Nel caso di "Gloria", per la prima volta in Italia, il farmaco letale e gli strumenti per la sua autosomministrazione sono stati forniti dalla competente ASL. Attualmente sempre più persone avanzano domanda per ricorrere alla SMA ma il quadro normativo ancora troppo vago fa allungare tempi e iter e, in alcuni casi, le persone muoiono prima di ottenere risposte.
Eutanasia in Italia
L’eutanasia attiva in Italia è vietata e rientra nel reato di omicidio del consenziente, previsto dall’art. 579 del Codice Penale, che punisce: “Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui.”2
L'opinione pubblica italiana risulta favorevole a questa pratica: rispetto a varie fonti differenti nel 2024, la percentuale di italiani favorevoli all'eutanasia ha raggiunto livelli molto elevati (tra il 66,7%3 e l’84%4 a seconda della ricerca), registrando un aumento significativo rispetto ai dati del 20145.
Contesto internazionale e dati epidemiologici
I dati epidemiologici sul fine vita in Europa6 mostrano una grande variabilità nelle decisioni di non trattamento con intento di anticipare la fine della vita (Italia 4-42%, Svizzera 28-51%, Olanda 45%, ecc.). Questa variabilità riflette contesti normativi molto diversi in cui il ruolo infermieristico è già definito. L’Olanda (Legge n. 137 del 10 aprile 2001) e il Belgio prevedono procedure consolidate per eutanasia e suicidio assistito.
La Svizzera, con la sua legislazione (Art. 115 Codice penale 1942), consente il suicidio assistito anche ai cittadini stranieri, portando al triste fenomeno del "turismo della morte". Indipendentemente dalla giurisdizione, alcuni pattern rimangono costanti. Il cancro e la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) rappresentano il 66,5% e l’8,1% dei casi rispettivamente nelle giurisdizioni analizzate.
La SLA in particolare presenta il tasso di utilizzo più alto: il 16,8% di tutti i decessi da SLA nelle giurisdizioni esaminate avviene attraverso assistenza medica al decesso, significativamente più alto rispetto al 3,7% per il cancro. Inoltre, le giurisdizioni che permettono l'eutanasia clinico-amministrata (anziché solo il suicidio assistito da medico) e quelle senza requisiti prognostici rigidi mostrano tassi di utilizzo più alti.7
Che cos’è il Suicidio Medicalmente Assistito (SMA)?
Il suicidio medicalmente assistito è una procedura medica in cui un paziente, affetto da una patologia irreversibile e fonte d’intollerabile sofferenza, in piena capacità cognitiva e decisionale, si autosomministra un farmaco letale fornito da un medico. Questo atto è inteso a porre fine alle proprie sofferenze in modo dignitoso e consapevole. Il SMA si configura come un riconoscimento dell'autodeterminazione del paziente.
È essenziale distinguere il SMA dall’eutanasia attiva: entrambe le pratiche condividono la volontà libera e consapevole della persona e l’esito finale, ma si differenziano per le modalità di esecuzione e di coinvolgimento altrui. Nel SMA, è il paziente ad auto somministrarsi il farmaco letale, mentre l’eutanasia attiva prevede l’intervento di un medico per la somministrazione. In Italia, solo il SMA è reso accessibile a determinate condizioni, mentre l'eutanasia attiva resta penalmente sanzionata.
Per accedere alla SMA la persona malata deve soddisfare simultaneamente quattro condizioni cumulative per l'accesso:
- Patologia irreversibile: Deve essere affetta da una patologia irreversibile.
- Sofferenza intollerabile: La patologia deve essere fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili.
- Capacità decisionale: Deve essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
- Trattamenti di sostegno vitale: Deve essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale
Processo di verifica e attuazione
La persona malata che intende chiedere il suicidio assistito deve avviare la procedura rivolgendosi alla struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale (SSN), agendo direttamente o tramite il medico curante.
- Il primo passaggio è la verifica dei requisiti e informazione (SSN): La struttura pubblica del SSN, spesso tramite una commissione multidisciplinare, deve:
- Accertare, da un punto di vista medico, la presenza dei quattro requisiti indispensabili previsti dalla sentenza 242/2019.
- Appurare che la volontà dell’interessato sia stata manifestata in modo chiaro e univoco.
- Garantire che il paziente sia stato adeguatamente informato sia sulle sue condizioni, sia sulle possibili soluzioni alternative, come l’accesso alle cure palliative ed eventualmente alla sedazione profonda continua.
- Indicare le modalità di auto somministrazione del farmaco letale.
- Segue poi il parere del Comitato Etico: Al completamento di questa procedura di verifica da parte del SSN, il fascicolo sarà inviato al comitato etico territorialmente competente. Il comitato etico, soggetto terzo, ha il compito di verificare la conformità del caso con la procedura prevista dalla sentenza della Corte ed esprimere un parere non vincolante.
- Dopo l'iter di verifica, il paziente esprime la decisione finale
- L'atto tecnico finale avviene per autosomministrazione da parte del paziente, utilizzando un farmaco letale fornito dall’ASL: Sebbene le norme non descrivano in dettaglio la natura specifica del farmaco o il protocollo esatto di somministrazione (poiché deve essere definito dalle strutture sanitarie caso per caso), è stabilito che:
- Fornitura del materiale: La responsabilità di fornire il farmaco e gli strumenti necessari ricade sulla struttura pubblica. Nel caso di "Gloria", per la prima volta in Italia, il farmaco letale e gli strumenti per la sua autosomministrazione sono stati forniti dalla competente ASL.
- Ruolo del personale sanitario: La sentenza 242/2019 afferma che non viene creato alcun obbligo per il personale medico di prestare aiuto, rimettendo alla coscienza del singolo la decisione
Riferimenti normativi e Deontologici Italiani
| Fonte Normativa | Titolo e Anno | Punti Chiave e Impatto |
| Legge Ordinaria | Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (L. 219/2017) | Sancisce il diritto di rifiutare o sospendere qualsiasi trattamento sanitario, inclusi nutrizione e idratazione artificiali. Istituisce la Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC). |
| Giurisprudenza Costituzionale | Sentenza n. 242/2019 | Dichiara la non punibilità dell’aiuto al suicidio (Art. 580 c.p.) se sono soddisfatte quattro condizioni cumulative: patologia irreversibile, sofferenza intollerabile, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, e piena capacità decisionale. |
| Sentenza n. 135/2024 | Amplia l’interpretazione del requisito di “trattamento di sostegno vitale”, includendo procedure infermieristiche non invasive (es. aspirazione del muco, evacuazione manuale), purché necessarie ad assicurare funzioni vitali. | |
| Sentenza n. 66/2025 | Conferma che il requisito del sostegno vitale non è in contrasto con la Costituzione e non è discriminatorio, rinnovando l’appello al Legislatore. | |
| Deontologia Professionale | Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche (edizione 2025) | Riconosce il diritto all’obiezione di coscienza (Art. 6), ma impone di garantire comunque il dialogo e il diritto all’autodeterminazione. Enfatizza la cura nel fine vita (Art. 24 e 26). |
Criticità e discontinuità nell’accesso al trattamento
Il Dilemma sui Trattamenti di Sostegno Vitale
Il requisito della dipendenza da “trattamenti di sostegno vitale” (TSV) è stato il principale punto di frizione. Il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) aveva precedentemente sostenuto che limitare l’accesso ai pazienti dipendenti da tecnologie vitali creasse una discriminazione irragionevole e incostituzionale13.
Tuttavia, con la Sentenza n. 135/2024, la Corte ha ribadito la legittimità del requisito, ma ne ha fornito un’interpretazione più estensiva:
- I TSV non si riferiscono a un singolo apparecchio tecnologico, ma a un insieme integrato di trattamenti sanitari medico-infermieristici.
- Rientrano in questa categoria i farmaci (come i farmaci antitumorali mirati nel caso di "Gloria") e i presidi (Ossigenoterapia) in grado di mantenere il compenso cardiovascolare, respiratorio, metabolico.
- La Corte ha specificato che anche procedure di gestione infermieristica quali l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali, l’evacuazione manuale dell’intestino e l’inserimento di cateteri urinari devono essere considerate trattamenti di sostegno vitale, nella misura in cui la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in breve tempo.
- Il requisito si considera soddisfatto anche quando il trattamento non sia in esecuzione perché, legittimamente, rifiutato dalla persona malata.
Questa interpretazione amplia significativamente la platea dei potenziali beneficiari e riconosce la centralità dell’assistenza infermieristica nella definizione dei requisiti legali.
Discontinuità e pareri discordanti regionali
Nonostante i solleciti della Corte Costituzionale per l'intervento del legislatore nazionale, il Parlamento italiano non ha emanato una legge in materia di SMA. L'assenza di una disciplina omogenea ha generato significative diseguaglianze nell'accesso e ritardi implementativi nelle varie regioni, violando il principio di equità costituzionale.
Con tale vuoto normativo alcune Regioni hanno intrapreso percorsi normativi o amministrativi per l'attuazione delle sentenze:
- La Regione Toscana (Legge Regionale n. 16/2025) è stata la prima a disciplinare concretamente il SMA, istituendo una Commissione medica multidisciplinare presso le ASL con tempi certi (20 giorni per la valutazione iniziale, 10 per la definizione delle modalità).
- La Regione Emilia-Romagna (Legge Regionale n. 8058/2024) ha normato le procedure e i tempi per l'assistenza sanitaria regionale al SMA, garantendo supporto del SSR e istituendo una Commissione medica multidisciplinare permanente.
- Anche la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Marche hanno intrapreso iniziative normative/amministrative.
La variabilità e i conflitti organizzativi regionali sono evidenziati da casi di negazione d’accesso e ricorsi presso strutture estere (es. Svizzera).
Il Ruolo multidimensionale dell'infermiere
Il ruolo dell'infermiere nel contesto del SMA è centrale e complesso, oscillando tra la prossimità relazionale e le responsabilità legali. La letteratura scientifica lo identifica come esperto, comunicatore e “avvocato della salute” (advocacy) del paziente. Sempre più infermieri vengono interpellati nelle commissioni etiche e di valutazione delle domande di SMA che pervengono alle varie ASL e sempre di più ci viene chiesto di supportare e accompagnare le persone che ne fanno richiesta verso gli ultimi istanti di vita.
Competenze nella Legge 219/2017
L'infermiere è un attore cruciale nell'applicazione della Legge 219/2017:
- Consenso informato e comunicazione: L'infermiere partecipa attivamente all'informazione (Art. 1) e alla tutela della dignità (Art. 2). La comunicazione terapeutica, basata su ascolto attivo, empatia e chiarezza espositiva, è la pietra miliare per la qualità assistenziale e per affrontare le sfide della malattia in modo consapevole.
- Pianificazione condivisa delle cure (PCC): L'infermiere è fondamentale nel processo di PCC (Art. 5), che non è una semplice raccolta unilaterale di volontà, ma un processo iterativo e relazionale volto a comprendere i valori, la dignità e la qualità della vita percepita dal paziente.
Obiezione di coscienza e moral distress
Il Codice Deontologico FNOPI (edizione 2025) tutela la clausola di coscienza (Art. 6), riconoscendo che l'infermiere non è obbligato a partecipare a pratiche in contrasto con i propri valori etici e professionali. Tuttavia, la stessa norma impone di garantire il dialogo e il diritto dell'assistito all'autodeterminazione.
Il coinvolgimento in queste pratiche può generare un significativo moral distress (sofferenza morale), definito come l'incapacità di agire in base a ciò che si riconosce come eticamente corretto a causa di vincoli esterni (istituzionali, culturali o legali). Il distress morale aumenta il burnout e il rischio di abbandono del lavoro. La letteratura internazionale (canadese, belga) evidenzia la necessità di supporto professionale e psicologico, formazione continua e programmi di mentorship per mitigare il peso emotivo e le implicazioni psicologiche di tali pratiche.
Responsabilità legali e limiti professionali
La letteratura identifica aree critiche di responsabilità e rischio legale/penale per il personale infermieristico nel contesto del SMA:
- Consigliare/Informare: La distinzione tra fornire informazioni complete e neutrali (dovere) e raccomandare o incoraggiare il suicidio (possibile reato) è sottile e critica.
- Gestione delle complicanze letali e negligenza nelle cure post mortem.
Confronto tra scelte di fine vita
Questo specchietto riassume le principali pratiche di fine vita e il loro status legale e professionale in Italia, distinguendole concettualmente e clinicamente.
| Pratica | Definizione | Ruolo del Professionista | Status Legale in Italia |
| Eutanasia Attiva | Somministrazione diretta di un farmaco letale da parte del medico. | Il medico somministra la sostanza. | Illegale (penalmente sanzionata). |
| Eutanasia Passiva | Sospensione o non inizio di trattamenti salvavita su richiesta del paziente. | Il personale sanitario interrompe un trattamento. | Esplicitamente prevista dalla Legge 219/2017 (diritto a rifiutare cure). |
| Suicidio Medicalmente Assistito (SMA) | Autosomministrazione di farmaco letale da parte del paziente, fornito dal medico. | Il medico fornisce la sostanza. L’infermiere fornisce supporto (non la somministrazione). | Accessibile legalmente solo se soddisfatti i quattro requisiti della Sentenza 242/2019. |
| Rifiuto/Sospensione Trattamento | Volontà del paziente di interrompere o rifiutare trattamenti sanitari (incl. nutrizione/idratazione artificiale). | L’infermiere è garante del rispetto della volontà e dell’accompagnamento clinico. | Diritto inviolabile ai sensi degli Artt. 13 e 32 Cost. e L. 219/2017. |
| Cure Palliative (CP) | Assistenza multidisciplinare e olistica per migliorare la qualità di vita e alleviare la sofferenza di pazienti affetti da malattie inguaribili. | L’infermiere è punto di riferimento centrale per il sollievo dal dolore, l’ascolto e l'accompagnamento. | Diritto essenziale (LEA) sancito dalla Legge 38/2010. Non devono essere imposte come prerequisito al SMA. |
| Sedazione Profonda e Continua | Riduzione intenzionale della coscienza fino all’annullamento per alleviare sofferenze intrattabili in fase terminale. | Gestione clinica del team multidisciplinare, inclusa la preparazione e somministrazione dei farmaci (sotto prescrizione medica). | Pratica legale ai sensi della L. 219/2017. |
Conclusioni
Il suicidio medicalmente assistito interpella profondamente l'identità e la pratica della professione infermieristica italiana. La giurisprudenza ha riconosciuto l’infermiere come parte integrante del percorso di sostegno vitale, rendendo necessaria una riflessione urgente sul bilanciamento tra l'obbligo di tutelare l'autodeterminazione del paziente (L. 219/2017) e la protezione della coscienza professionale (Codice Deontologico Art. 6). Il tema non è solo giuridico, ma etico-relazionale. L’infermiere è il professionista che unisce competenze tecniche (cruciali nella definizione estensiva di "sostegno vitale") e capacità di caring, facilitando un'esperienza di fine vita dignitosa e compassionevole. È necessario un impegno collettivo e istituzionale affinché la professione infermieristica possa affrontare il SMA con competenza, umanità e sicurezza legale.
La letteratura e le evidenze internazionali evidenziano la necessità di strutturare il ruolo infermieristico attraverso linee guida procedurali chiare, formazione continua e supporto organizzativo.
Solo attraverso un tale impegno, l'infermiere potrà pienamente tutelare il diritto all’autodeterminazione del paziente, garantendo un'assistenza etica e sicura lasciando il paziente libero di scegliere, fino alla fine.